Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20099 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20099 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

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ORDINANZA
M OY

sul ricorso proposto da
CONDOMINIO “D’ANTONIO GALLUCCI” – VIA GIUDICI, n. 11 ANGRI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Romano, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte
di cassazione, piazza Cavour, Roma;

ricorrente

contro
GALLUCCI Silvio, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine controricorso, dall’Avv. Marco Granese, con domicilio eletto presso lo studio legale
Viglione-Vitolo in Roma, lungotevere dei Mellini, n.

17;

– con troricorrente –

e.

3v
c. c.)

Data pubblicazione: 02/09/2013

bCAL 17 ‘

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore in data 16 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Giudice di pace di Nocera Inferiore, con sentenza in
data 3 marzo 2009, ha accolto la domanda di Silvio
Gallucci e ha condannato il Condominio D’Antonio
Gallucci al rimborso, in favore dell’attore, della somma
di euro 1.292, relativa all’importo anticipato e
corrisposto dal condomino all’ing. Silvio Coppola per la
redazione di una perizia tecnica effettuata circa la
condizione del fabbricato condominiale e diretta ad accertare il denunciato stato di pericolosità della facciata.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio
2012, ha rigettato l’appello del Condominio.
Ha rilevato il Tribunale che il primo giudice aveva correttamente applicato alla fattispecie l’art. 1100 cod.
civ., in quanto, a seguito dell’inerzia e
dell’inattività dell’amministratore del Condominio,

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Dott. Alberto Giusti.

l’attore aveva dovuto sostenere a proprio carico una
spesa urgente ed indifferibile onde evitare
l’aggravamento dei danni.
Per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello

il 15 giugno 2012, sulla base di due motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1134 cod. civ. ed il secondo mezzo censura motivazione insufficiente.
Il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i
profili in cui si articola.
In primo luogo, ha errato il Tribunale ad inquadrare la
vicenda nell’ambito della disciplina dettata dall’art.
1110 cod. civ., giacché nella specie si versa in materia, non di comunione ordinaria, ma di condominio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le
tante, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21015), la diversa
disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in
materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici,
che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro
caso, al diverso e più stringente presupposto

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il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato

dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che,
nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità
finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di

nel condominio i beni predetti rappresentano utilità
strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la
legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che
il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Il Tribunale ha poi trascurato di considerare che il
condomino Gallucci non ha effettuato alcun lavoro di
conservazione urgente ed indifferibile, ma si è limitato
a nominare un tecnico per l’accertamento dei lavori necessari, commissionandogli un incarico di consulenza e
poi chiedendo il rimborso della relativa spesa al Condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va accolto;

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provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre

che, cassata la sentenza impugnata, la causa va
rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nocera Inferiore, in
persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

spese del giudizio di cassazione.

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