Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20098 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20098 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GUIDA RICCARDO

Data pubblicazione: 30/07/2018

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12176/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
CERONE MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando
Biondi, elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n. 142, presso lo
studio dell’avv. Fabio Valerini.
controricorrente, ricorrente incidentale –

/1
()

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 16, n. 20/16/2010, pronunciata il 25/02/2010,
depositata il 18/03/2010.
Sul ricorso iscritto al n. 12223/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

– ricorrente contro
AREA SERVICE LA STRANIERA DI CERONE ANTONIO & C. SAS,
CERONE ANTONIO, BARSOTTI FIORELLA, CERONE ANDREA, CERONE
MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. Ferdinando Biondi,
elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n. 142, presso lo studio
dell’avv. Fabio Valerini.
– controricorrente, ricorrente incidentale Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 16, n. 24/16/2010, pronunciata il 25/02/2010,
depositata il 18/03/2010.
Sul ricorso iscritto al n. 12231/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
CERONE ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Biondi,
elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n. 142, presso lo studio
dell’avv. Fabio Valerini.
– controricorrente, ricorrente incidentale Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 16, n. 22/16/2010, pronunciata il 25/02/2010,
depositata il 18/03/2010.
sul ricorso iscritto al n. 12236/2011 R.G. proposto da

2
RG 1111. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

Stato.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
CERONE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando
Biondi, elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n. 142, presso lo

studio dell’avv. Fabio Valerini.
– controricorrente, ricorrente incidentale Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 16, n. 21/16/2010, pronunciata il 25/02/2010,
depositata il 18/03/2010.
Sul ricorso iscritto al n. 12285/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
BARSOTTI FIORELLA, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando
Biondi, elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n. 142, presso lo
studio dell’avv. Fabio Valerini.
– controricorrente, ricorrente incidentale Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 16, n. 23/16/2010, pronunciata il 25/02/2010,
depositata il 18/03/2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2018
dal Consigliere Riccardo Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
principali e l’accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito l’Avvocato Stefano Ciulli.

3
RG

in’.

1217(5/2011, 12223/2011, 12231/2011, 1223(5/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

7

i .

FATTI DI CAUSA
Con distinti avvisi l’Agenzia delle entrate di Pontedera recuperò a
tassazione, per l’anno di imposta 1999, ai fini IRAP e IVA, maggiori
redditi non dichiarati, nei confronti della Area Service La Straniera di
Cerone Antonio & C. Sas, esercente l’attività di vendita al dettaglio di
carburanti e servizi accessori, e maggiori redditi, ai fini IRPEF, imputati

917) ai soci accomandatari Maurizio Cerone, Antonio Cerone, Andrea
Cerone e alla socia accomandante Fiorella Barsotti.
L’atto impositivo del 20/12/2006, diretto alla società, e quelli
conseguenti indirizzati ai soci, scaturirono dal processo verbale di
constatazione (in seguito: PVC) della Guardia di Finanza di San Miniato,
datato 15/12/2006, che riscontrava movimentazioni bancarie su conti
correnti e su un libretto di deposito al risparmio intestati ai soci Antonio
Cerone e Andrea Cerone che, in assenza di idonee giustificazioni, erano
state ricondotte a operazioni non contabilizzate della società.
La Commissione tributaria provinciale di Pisa, adita congiuntamente
dalla società e dai soci e, con distinti ricorsi, da ciascun socio, per gli
avvisi riguardanti le rispettive quote di maggiore reddito di
partecipazione, rigettava i ricorsi.
La Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR), adita,
da una parte, congiuntamente da Antonio Cerone, in proprio e in qualità
di ultimo socio accomandatario dell’Area Service La Straniera di Cerone
Antonio & C. Sas, Andrea Cerone, Maurizio Cerone e Fiorella Barsotti e,
dall’altra, con distinti ricorsi, da ciascuno dei predetti soci, in relazione
agli atti impositivi riguardanti i rispettivi redditi di partecipazione, senza
riunire i giudizi, con le sentenze in epigrafe, in parziale accoglimento di
ciascun appello, riduceva il maggiore reddito accertato, per l’anno 1999,
a lire 8.907.893, e lo attribuiva pro quota a ciascun socio.
Il giudice d’appello, in ciascun giudizio, ha disatteso l’eccezione degli
appellanti di illegittimità dell’avviso di accertamento, per violazione
dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, non
ravvisando, nel mancato rispetto del termine dilatorio di sessante giorni,
in esso previsto, una lesione del loro diritto di difesa; quanto al merito
4
RG un. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

«per trasparenza» (ex art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

della verifica fiscale, ha accolto parzialmente il gravame riducendo il
maggiore reddito accertato dalla Guardia di Finanza nel minore importo
dato dalla differenza tra i versamenti bancari riferibili alla società e ai soci
e il volume di affari dichiarato e valorizzando la circostanza, trascurata
dagli accertatori, che i ricavi erano stati riportati in dichiarazione al netto
dell’IVA.
Per la cassazione di tali sentenze d’appello ricorre l’Ufficio, con distinti

I soci, congiuntamente, con riferimento all’atto impositivo diretto alla
società (ormai estinta) resistono con controricorso, nel quale propongono
ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.
Maurizio Cerone, Andrea Cerone e Antonio Cerone, in relazione agli
avvisi di accertamento a ciascuno di essi diretto, resistono con distinti
controricorsi, contenenti ricorsi incidentali con quattro motivi.
Fiorella Barsotti, in relazione all’avviso di accertamento a lei diretto,
resiste con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate replica ai ricorsi incidentali dei contribuenti
con distinti controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
0. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 274, comma
1, cod. proc. civ., dei ricorsi con r.g. nn. 12223/2011, 12231/2011,
12236/2011, 12285/2011 al ricorso r.g. n. 12176/2011, in quanto si
tratta di procedimenti relativi a cause connesse, scaturite dallo stesso
accertamento fiscale riguardante la società di persone ed i soci, per
l’anno d’imposta 1999, e le sentenze impugnate si fondano sulle
medesime statuizioni.
Trova applicazione, nella specie, il temperamento adottato dalla
Corte qualora gli avvisi di accertamento collegati siano stati impugnati
autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i
giudizi relativi, svoltisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso
giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’unica
motivazione, sì da scongiurare il rischio di contrasto tra giudicati.
In una simile situazione processuale, dovendosi ritenere rispettata la
ratio del litisconsorzio, come sopra stabilito, può essere disposta la
5
RG mi. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

ricorsi, sulla base di due motivi.

riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod.
proc. civ., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito (Cass.
10/11/2017, n. 26648).
Si possono adesso esporre, nell’ordine, prima i motivi del ricorso
principale dell’Ufficio – identici per ciascuna causa, con la precisazione che
anche i controricorsi dei contribuenti sono sostanzialmente uguali -,
successivamente, i motivi dei ricorsi incidentali di questi ultimi.
Primo motivo del ricorso principale: «Violazione e falsa

applicazione degli artt. 32, 2° comma, n. 2 del d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 e 51, comma 2, n. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
L’Ufficio lamenta l’errore di diritto della sentenza impugnata, per
avere ritenuto sufficiente, a giustificare i versamenti bancari sui conti
correnti personali dei soci (ossia per considerarli coerenti con le risultanze
contabili e, quindi, inclusi nella determinazione del reddito imponibile), la
sostanziale equivalenza tra i versamenti, sui conti della società e sui conti
personali dei soci, da un lato, e i ricavi e il volume di affari dichiarato
dalla società, dall’altro.
Obietta che, in base alle regole sulla distribuzione dell’onere della
prova, invece, sarebbe stato onere dei soci dimostrare che i versamenti,
sui rispettivi conti personali, trovavano rispondenza nelle scritture
contabili della società e che, pertanto, di essi si era tenuto conto nella
dichiarazione dei redditi dell’ente commerciale o, alternativamente, che
gli stessi versamenti non erano inerenti all’attività societaria.
2. Secondo motivo: «Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5
c. p.c.».
L’Agenzia delle entrate si duole del vizio di motivazione della
sentenza impugnata, che avrebbe trascurato che l’indagine fiscale era
stata incentrata sui conti bancari personali dei soci (su cui probabilmente
erano transitati i «ricavi al nero» della società), che non avevano
giustificato i versamenti, con conseguente applicazione della presunzione
legale degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972,
suffragata dalla circostanza che l’unica fonte di reddito dei soci consisteva
nei proventi da partecipazione alla società.
6
RG int. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

1.

3. Si tratta adesso di illustrare i motivi posti a base dei ricorsi
incidentali dei soci, prendendo le mosse dalle cinque censure di cui al
ricorso incidentale avverso la sentenza della CTR n. 24/10/2010,
riguardante l’avviso di accertamento diretto (congiuntamente) all’ente
commerciale (cancellato dal registro delle imprese in data 16/06/2009) e
a ciascun socio.
3.1. Primo motivo del ricorso incidentale: «Violazione o falsa

relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.».
Premesso che il PVC venne notificato alla società il 15/12/2006 e che
ad esso seguì l’avviso di accertamento notificato (alla società e ai soci) il
21/12/2006, si fa valere l’errore di diritto della sentenza impugnata, per
avere ritenuto che la notifica alla contribuente dell’avviso di accertamento
prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio, alla stessa,
della copia del PVC non abbia comportato l’invalidità dell’atto impositivo,
in forza dell’erronea considerazione che al destinatario della verifica non è
stato comunque impedito di esercitare il diritto di difesa
costituzionalmente garantito.
3.2. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 12,
comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con
l’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, l’art. 3 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, l’art. 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n.
241, l’art. 42, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600 e l’art.
56, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3), c.p.c.».
Si denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata, per avere
ritenuto – in base alla considerazione che al contribuente non era stato
impedito di esercitare il diritto di difesa – che la mancata indicazione,
nell’avviso di accertamento, emesso prima del decorso del termine
dilatorio di sessanta giorni, della sussistenza di un caso «di particolare e
motivata urgenza» che giustificasse la scelta derogativa, non
comportasse l’illegittimità dell’atto impositivo.
3.3. Terzo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 22
della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE (in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
7
RG nn. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

applicazione dell’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in

all’I.V.A.), dell’art. 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica
Italiana e dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.».
I contribuenti premettono che l’Amministrazione finanziaria ha avuto
a disposizione sette anni per l’accertamento, in virtù della proroga di due
anni prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002, per mancata richiesta
di condono da parte della società verificata.
Ciò precisato, si deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata,

per non avere disapplicato l’art. 10 della legge n. 289/2002 e, comunque,
per non avere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento impugnato,
con riferimento ai rilievi e alle contestazioni in materia di IVA, per
intervenuta decadenza dal termine per la notifica dell’accertamento

ex

art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972.
3.4. Quarto motivo: «Omessa o insufficiente motivazione su un fatto
controverso e decisivo per giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n.
5), c.p.c.».
Un’altra

ragione

di

critica

attiene al

difetto

dell’apparato

argomentativo della sentenza impugnata che: innanzitutto, non avrebbe
preso posizione sulla censura, sollevata dai contribuenti, di illegittimità
dell’avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni, senza che, nello stesso atto, fossero menzionate le
ragioni di particolare urgenza a sostegno di tale anticipata emissione;
comunque, in subordine, non avrebbe affrontato la questione
dell’effettiva sussistenza di ragioni di particolare urgenza.
3.5. Quinto motivo: «Omessa motivazione su un altro fatto
controverso e decisivo per giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n.
5), c.p.c.».
L’ultimo addebito alla sentenza impugnata attiene all’omessa
statuizione sulla censura, rivolta dai ricorrenti agli organi di controllo, di
non avere provveduto, in violazione dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n.
600/1973 e dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, ad effettuare
l’invito a comparire dei contribuenti, per giustificare i versamenti sui conti
bancari dei soci, secondo le forme prescritte dalle stesse disposizioni e,
soprattutto, per non avere concesso loro un termine, non inferiore a

8
RG iiu. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. cst. Riccardo Guida

/

quindici giorni, per fornire le giustificazioni sulle movimentazioni
bancarie.
4. Per maggiore chiarezza espositiva, è opportuno evidenziare, con
riferimento ai ricorsi incidentali (individuali) di Maurizio Cerone, Andrea
Cerone, Antonio Cerone, in cui sono articolati quattro motivi (gli stessi
per ciascun controricorso), che questi ultimi sono identici ai motivi del
ricorso incidentale proposto, congiuntamente, da tutti i soci che, rispetto

al § 3.3.).
4.1. Infine, il ricorso incidentale (individuale) di Fiorella Barsotti,
socia accomandante, oltre agli stessi quattro motivi enunciati negli altri
ricorsi incidentali, si arricchisce di un quinto profilo critico, così rubricato:
«Omessa motivazione su un altro fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Con esso si fa valere il vizio motivazionale della sentenza impugnata,
in ordine al rilievo della contribuente di violazione dell’art. 5 del d.lgs. n.
472/1997, per effetto dell’irrogazione della sanzione per dichiarazione dei
redditi infedele, nonostante la mancanza dell’elemento soggettivo in capo
alla socia che, in qualità di accomandante, era estranea
all’amministrazione della società, considerato anche che la pretesa fiscale
si fondava esclusivamente sui movimenti bancari sui conti personali di
due soci, dei quali la stessa accomandante non poteva essere a
conoscenza.
5.

Ricostruiti gli aspetti salienti della vicenda processuale, è

opportuno esaminare il primo motivo del ricorso incidentale dei
contribuenti (cfr. § 3.1.).
Questa doglianza, pregiudiziale rispetto alle altre, si riferisce
all’asserita violazione dell’art. 12, comma 7, cit., in quanto, in base alla
prospettazione difensiva dei contribuenti, gli avvisi di accertamento
(incontestabilmente) sarebbero stati emessi ante tempus, appena sei
giorni dopo la notifica del PVC che – secondo l’accertamento in fatto
compiuto dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità – venne emesso a
seguito dell’«accesso dei militari della G. di F. (23/07/2005)» (cfr. pag. 3
della sentenza impugnata).
5.1. Il motivo è fondato.
9
RG nn. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

ai ricorsi incidentali individuali, reca un’ulteriore censura (sopra riportata

Costituisce ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente
dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante

tempus, ad eccezione dei casi di «particolare e motivata urgenza» (Cass.,
sez. un. 29/07/2013, n. 18184; 24/09/2014, n. 20074; 31/01/2017, n.
2471; 17/01/2018, n. 998).

di accertamento emesso «prematuramente» e, come nella specie
(aspetto, questo, non controverso), privo dell’enunciazione dei motivi di
urgenza che lo legittimano, il contribuente può anche limitarsi ad
impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine.
In una simile evenienza la querelle tra fisco e contribuente si sposta
in sede contenziosa, nella quale sarà onere dell’Ufficio provare che,
quando fu emesso l’atto impositivo, ricorreva il requisito esonerativo del
rispetto del termine, ossia una valida e «particolare» (cioè riferita allo
specifico rapporto tributario in questione) ragione d’urgenza, idonea a
giustificare l’anticipata emissione del provvedimento.
La CTR, dal canto suo, ha completamente trascurato questo decisivo
profilo di diritto, laddove ha negato che il mancato rispetto del termine
dilatorio in questione costituisse motivo di invalidità del provvedimento,
facendo leva sul presupposto – privo di consistenza sul piano giuridico che i contribuenti avevano comunque potuto esercitare il loro diritto di
difesa perché, tra l’accesso della Guardia di Finanza (risalente al
23/07/2005) e l’inizio del processo tributario (9/05/2007), erano trascorsi
quasi due anni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Nella specie, a giudizio della Corte, la prova dell’urgenza è comunque
mancata, in quanto l’Ufficio si è limitato a riproporre la giustificazione
addotta nei gradi di merito, secondo cui le ragioni d’urgenza consistevano
nella necessità di provvedere prima che maturasse la decadenza della
potestà accertativa, ossia prima del 31/12/2006, trattandosi del periodo
d’imposta 1999 (cfr. pag. 7 del controricorso al ricorso incidentale).
Quest’asserzione, però, si appalesa generica e insufficiente poiché si
colloca oltre il perimetro dallo specifico e particolare rapporto tributario
tra l’erario e il contribuente – che è l’unico ambito giuridico nel quale va
10
RG un. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. est. Riccardo Guida

Le stesse pronunce della Corte statuiscono che, a fronte di un avviso

effettuata la verifica delle ragioni di urgenza – e finisce coll’adombrare,
piuttosto, lo scenario dell’organizzazione generale dell’attività di
accertamento fiscale.
È il caso di richiamare il costante orientamento della Corte, dal quale
non v’è ragione per discostarsi, secondo cui: «In materia di garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove
sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono

devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente
impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non
possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del
termine decadenziale dell’azione accertativa.» (Cass. 9/11/2015, n.
22786; in senso conforme: Cass. 16/03/2016, n. 5149; 10/04/2018, n.
8749).
6. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto impositivo emesso

ante

tempus comporta l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale
dei contribuenti, con assorbimento delle altre loro censure, nonché del
ricorso principale dell’Ufficio.
Le sentenze impugnate vanno cassate; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, le cause riunite possono essere decise nel
merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,
coll’accoglimento dei ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti.
7. Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese dei
gradi di merito, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale successiva
all’instaurazione dei processi tributari.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
riunisce al ricorso con RG n. 12223/2011 i ricorsi iscritti a ruolo ai nn.
12176/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei contribuenti,
assorbiti gli altri;
dichiara assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate;
cassa le sentenze impugnate, in relazione al motivo accolto;
decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi dei contribuenti;
11
RG mi. 12176/2011, 12223/2011, 12231/2011, 12236/2011, 12285/2011
Cons. cst. Riccardo Guida

l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000,

compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00, a titolo di compenso,
oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese
generali, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018

Il Presidente

Il Consigliere est.

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