Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20098 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9035/2019 proposto da:

F.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Chiara Bellini, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 1498/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

F.S., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso con tre mezzi, avverso il decreto del Tribunale veneziano in epigrafe indicato.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito a seguito di contrasti insorti con lo zio per motivi ereditari dopo la morte del padre, riferendo che questi gli aveva mandato una maledizione a seguito della quale era rimasto disoccupato.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il ricorrente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle differenti forme di protezione, anche all’esito della consultazione delle fonti internazionali accreditate (Human Rights Watch 2018, Amnesty International Report 2017/2018), avendo affermato che in (OMISSIS), a seguito dell’insediamento del Presidente O., la situazione socio/politica era migliorata e non ricorreva una situazione di conflitto armato.

Ha quindi escluso la protezione umanitaria, non ravvisando nè la vulnerabilità, nè una situazione di integrazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa e il tenore del decreto impugnato in coordinamento con i motivi di censura.

Invero “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.” (Cass. n. 10072 del 24/04/2018; cfr. Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Cass. Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Cass. n. 22860 del 28/10/2014; Cass. n. 7025 del 12/03/2020).

2. Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso, così articolati:

Primo motivo: Violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. c), artt. 5, 7 e 14 (status di rifugiato e protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter (protezione umanitaria).

Secondo motivo: Violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e lett. e) in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale.

Terzo motivo: Violazione del principio di non refoulement, di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 della Convenzione di Ginevra.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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