Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20098 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27251-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANO MARCHI, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/26/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE dell’01/07/2013, depositata

l’08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 52/26/13, depositata l’8 luglio 2013, non notificata, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre) ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa M.M.G. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale, Ufficio Controlli, di Venezia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Venezia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la contribuente aveva presentato per l’Irap versata negli anni d’imposta dal (OMISSIS). Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale la contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentai eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che negli anni oggetto dell’istanza di rimborso la professionista ha impiegato alle proprie dipendenze una sola dipendente, con mansioni cumulative di segretaria ed addetta alle pulite, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere la professionista tenuto alle proprie dipendenze un’impiegata con mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive non costituisce, infatti, secondo l’arresto dinanzi citato, circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame.

Il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di fatto decisivo (l’avere cioè esercitato la contribuente la propria attività professionale di medico convenzionato con il Servizio di medicina generale in struttura associata, cioè nella forma della c.d. medicina di gruppo), anche a prescindere da profili d’inammissibilità pur eccepiti da parte controricorrente, risulta comunque manifestamente infondato alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 13 aprile 2016, n. 7291) secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, “la medicina di gruppo, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione fra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione”.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione, nell’articolazione del motivo, ha riferito invece la sussistenza del presupposto impositivo all’esercizio in sè nella forma associata dell’attività medica da parte della professionista.

Infine, con il terzo ed ultimo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2967 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è inammissibile, perchè, fermo quanto dedotto in relazione al motivo precedente, con la censura in esame, sotto la specie del vizio di violazione di norma di diritto, la ricorrente mira a riproporre questione propriamente di merito, tendendo a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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