Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19475/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SIGILLO’ Vincenzo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI Angelo, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/07/2006 R.G.N. 72/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega SIGILLO1 VINCENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che il Tribunale di Camerino ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 16 ottobre 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.D. e la conseguente sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima decorrenza;
la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. e inefficace l’appello incidentale del lavoratore;
la Corte territoriale ha osservato che la sentenza di primo grado era stata validamente notificata a Poste Italiane s.p.a. in quanto la notifica era stata effettuata, nel domicilio eletto, ad uno dei due avvocati che rappresentavano e difendevano unitamente e disgiuntamente la società; pertanto doveva applicarsi alla fattispecie il termine breve per impugnare previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; poichè il ricorso in appello era stato depositato ben oltre la scadenza del suddetto termine, l’appello doveva considerarsi inammissibile; da ciò derivava altresì che l’appello incidentale tardivo doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., u.c.;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo illustrato da memoria; P. D. resiste con controricorso.
Diritto
OSSERVATO IN DIRITTO
con l’unico motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 170, 326, 327 e 434 cod. proc. civ. e dell’art. 12 preleggi; sotto un primo profilo sottolinea che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva e che pertanto non poteva avere l’effetto di far decorrere il termine breve per l’impugnazione; sotto altro profilo deduce che la stessa sentenza è stata notificata non già presso lo studio dei procuratori costituiti ma presso un ufficio postale che era stato indicato come luogo di elezione di domicilio;
il motivo è infondato;
deve preliminarmente osservarsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 19 luglio 2001 n. 9787), qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte;
ciò premesso, deve osservarsi che, come precisato da Cass. 21 novembre 2001 n. 14642, l’esistenza sulla copia notificata al procuratore costituito della formula esecutiva, non impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza (cfr. altresì Cass. 8 maggio 2008 n. 11216; Cass. 15 marzo 1990 n. 2121); ed infatti la notificazione della sentenza si fa al procuratore costituito in quanto rappresentante processuale della parte e determina ex lege l’inizio della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ricollegando l’art. 285 cod. proc. civ., tale effetto alla notifica senza che rilevi la volontà in proposito di chi la richieda, come è dimostrato dalla considerazione che, per un verso, non è previsto che la notifica debba essere accompagnata da alcuna formula o intimazione particolare, mentre per altro verso l’effetto dell’inizio del decorso del termine breve si produce non solo nei confronti delle parti alle quali la notifica sia effettuata, ma anche, quale che sia la sua volontà, nei confronti della parte che abbia richiesto la notifica (su quest’ultimo profilo cfr., in particolare, Cass. 19 agosto 1998, n. 8193); ne consegue l’irrilevanza dell’esistenza nella copia della sentenza notificata della formula esecutiva, essendo l’esistenza di tale formula un elemento aggiuntivo rispetto alla fattispecie prevista dalla legge per l’inizio del decorso del termine breve, elemento aggiuntivo inidoneo, come tale, ad impedirne il decorso;
anche l’ultimo profilo della censura, basato sul luogo in cui la notifica è stata effettuata (l’ufficio postale di (OMISSIS)), è privo di pregio; basterà osservare in proposito che il suddetto ufficio postale è proprio il luogo che era stato indicato come domicilio eletto dai procuratori costituiti di Poste Italiane s.p.a.;
ne consegue che la notifica effettuata nel suddetto luogo soddisfa il criterio fissato da questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 22 giugno 2007 n. 14584; Cass. 24 novembre 2005 n. 24765) secondo cui, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ., è necessario e sufficiente che la sentenza, pur se notificata in forma esecutiva, sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico,come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione;
poichè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi il ricorso deve essere rigettato;
in applicazione del criterio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011