Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8775/2019 proposto da:

H.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonio Almiento, giusta procura come da separato

foglio allegato al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 123/2018 della CORTE DI APPELLO di LECCE,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

H.S., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con cinque mezzi, corroborati da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perchè aveva intrapreso una relazione con una studentessa, ostacolata dai familiari di questa che la avrebbero costretta ad un matrimonio non voluto per sottrarsi al quale la ragazza si era suicidata; aveva riferito che i familiari della ragazza lo avevano ritenuto responsabile del suicidio.

La Corte salentina non ha ritenuto credibili e veritiere tali dichiarazioni ed ha, quindi, escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione, rimarcando il carattere privato della vicenda e affermando che in (OMISSIS) non vi era una situazione di violenza generalizzata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Primo motivo: Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame; mancanza e/o apparenza della motivazione; violazione degli artt. 113,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost. Il ricorrente articola la censura in relazione alla pronuncia di non credibilità, lamentando l’omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Il primo motivo è inammissibile perchè, lungi dall’esaminare le specifiche motivazioni svolte dalla Corte territoriale, sollecita un riesame del merito e non illustra su quali circostanze o fatti avrebbe dovuto esplicarsi la cooperazione istruttoria.

2. Secondo motivo: Nullità della sentenza o del procedimento per violazione del dovere officioso di acquisire informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 in merito alle condizioni di pericolo oggettivamente esistenti in (OMISSIS), a suo dire; per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in ragione della mancata acquisizione officiosa da parte della Corte salentina di informazioni di carattere generale delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine e con riguardo alla vicenda personale del richiedente, rilevanti per la eventuale concessione della protezione sussidiaria.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti, in relazione alla fattispecie disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere confermato il giudizio di non credibilità emesso dal primo giudice, ha omesso radicalmente di esaminare e ricostruire la situazione socio/politica del Paese di origine del ricorrente – che avrebbe potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e la decisione che conferma quella di primo grado appare di stile, in assenza di qualsivoglia illustrazione delle ragioni di tale condivisione, e tale da imporre la cassazione della sentenza per motivazione apparente (cfr. Cass. SU n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 27112 del 25/10/2018; Cass. n. 20883 del 05/08/2019; Cass. n. 26018 del 17/10/2018), atteso che il giudice di merito si limita a negare la sussistenza di una situazione di conflitto armato senza citare alcuna fonte di informazione.

3. Quarto motivo: Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in merito al diniego della protezione umanitaria.

Quinto motivo: Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 CEDU, sempre in merito al diniego della protezione umanitaria.

I motivi quarto e quinto, da trattare congiuntamente, restano assorbiti, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

4. In conclusione vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, inammissibile il primo ed assorbiti i motivi quarto e quinto, con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

PQM

– Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, inammissibile il primo ed assorbiti i motivi quarto e quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA