Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Cefalù, con ordinanza n. R.G. 365/08, depositata il 16/09/08, nel

procedimento pendente tra:

D.F.;

SINDACO DEL COMUNE DI POLLINA, SERIT SICILIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il Giudice di pace di Cefalù, adito dal Sig. D.F. con atto di riassunzione del giudizio, richiede di ufficio regolamento di competenza in relazione alla sentenza n. 3364/07 depositata il 14 novembre 2007, con cui il Giudice di pace di Palermo sì è dichiarato in suo favore incompetente in ordine a opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie basate su verbali di contravvenzione al codice della strada accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Pollina (PA).

La richiesta di regolamento (peraltro non motivata) sembra manifestamente infondata, atteso che la domanda va qualificata come opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 (deducendosi l’omessa notifica dei verbali) e che il Comune di Pollina, ove deve presumersi effettuato l’accertamento (dalla Polizia Municipale di quel centro, appunto), rientra nella circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Cefalù”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., il quale nulla ha osservato;

che le parti private non hanno svolto difese;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, la richiesta di regolamento va respinta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva delle parti.

PQM

La Corte respinge la richiesta di regolamento.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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