Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 24/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24106/2015 R.G. proposto da:

P.A. – elettivamente domiciliata a Roma, Piazza Cavour presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Marco Basciu in virtù di procura speciale a margine del ricorso per

regolamento necessario di competenza;

– ricorrente –

contro

P.L.A.B. – elettivamente domiciliato a Roma,

Piazza Cavour presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli avvocati Mauro Pilia e Fabiana Pilia in virtù di

procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza del 28.7.2015 assunta dal giudice del

procedimento iscritto al n. 2922/2015 r.g. pendente innanzi al

tribunale di Cagliari;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del Tribunale di Cagliari.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Cagliari P.A. esponeva che era titolare unitamente al fratello P.L.A.B. ed alla sorella P.M.A. del libretto di deposito bancario n. (OMISSIS) aperto il (OMISSIS) presso l’agenzia di (OMISSIS) del Banco di Sardegna; che in data (OMISSIS) senza sua autorizzazione ed a sua insaputa il fratello L.A.B. aveva prelevato l’intero importo di Euro 49.884,78 giacente sul libretto.

Chiedeva che si ingiungesse al fratello di corrisponderle la somma di Euro 16.628,26, pari alla quota di 1/3 dell’ammontare indebitamente prelevato.

Con decreto del 3.2.2015 il tribunale di Cagliari pronunciava l’ingiunzione così come richiesta.

Proponeva opposizione P.L.A.B..

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Cagliari e la competenza ratione loci ex art. 22 c.p.c., del Tribunale di Lanusei; che invero in (OMISSIS) si era aperta la successione del padre, P.F., alla divisione della cui eredità si correlava la res litigiosa; che conseguentemente al cospetto del foro esclusivo, ex art. 22 c.p.c., identificantesi con il tribunale di Lanusei non operava il combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 20 c.p.c., ai fini dell’individuazione del tribunale di Cagliari quale forum destinatae solutionis.

Chiedeva preliminarmente dichiararsi l’incompetenza del tribunale di Cagliari e la competenza per territorio del tribunale di Lanusei ed annullarsi o revocarsi il decreto opposto; chiedeva, nel merito, dichiararsi che nulla era dovuto all’opposta.

Costituitasi, P.A. instava per il rigetto dell’opposizione.

Con ordinanza del 28.7.2015 il giudice adito dichiarava l’incompetenza del tribunale di Cagliari e la competenza per territorio del tribunale di Lanusei e condannava P.A. a rimborsare all’opponente le spese di lite.

Esplicitava che nella fattispecie era in contestazione l’esistenza oggettiva e soggettiva del rapporto, sicchè, ai fini dell’individuazione del tribunale competente, occorreva aver riguardo “al luogo in cui è insorta l’obbligazione in esecuzione della quale è stata eseguita la prestazione indebita” (così ordinanza del 28.7.2015, pag. 3); che dunque l’obbligazione era insorta nel comune di (OMISSIS), “ove è ubicata la filiale del Banco di Sardegna nella quale è stato aperto, in data (OMISSIS), il libretto di deposito bancario n. (OMISSIS)” (così ordinanza del 28.7.2015, pag. 3).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza P.A.; ha chiesto dichiararsi la competenza ratione loci del tribunale di Cagliari con ogni susseguente statuizione e con il favore delle spese.

P.L.A.B. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1, ha formulato conclusioni scritte.

Deduce la ricorrente che “se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3, può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore” (così ricorso, pag. 2); che il criterio di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, “trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato” (così ricorso, pag. 2).

Deduce altresì la ricorrente che, per giunta, la più recente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità ha ammesso la possibilità che il combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 20 c.p.c. e quindi la competenza del giudice del luogo di residenza del creditore, luogo ove l’obbligazione è da adempiere, “sia applicabile in tutte le cause in cui sia stato richiesto il pagamento di una somma di denaro individuata, indipendentemente dalla eventuale complessità nella determinazione del credito” (così ricorso, pag. 3), “in quanto tale aspetto è relativo esclusivamente alla fase di merito del giudizio” (così ricorso, pag. 3).

Deduce inoltre che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, comporta che il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e ad indicare specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Va dato atto, innanzitutto, che, così come ha riferito il medesimo P.L. nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, costui in data (OMISSIS) “spontaneamente procedeva ad aprire un nuovo Libretto di deposito (…) di tipo nominativo (n. (OMISSIS)) che veniva perciò cointestato anche alle sorelle ( M.A. e A.R.T.), su cui veniva trasferita tutta la somma presente nel libretto cointestato con il padre e ciò per un totale di Euro 53.769,00” (così atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 3).

E’ ben evidente dunque che, a prescindere dalla originaria “provenienza” delle somme che vi giacevano, il libretto di deposito bancario de quo agitur, in dipendenza della sua formale intestazione, cui era estraneo P.F., fuoriusciva senz’altro dal patrimonio ereditario di costui, non era ricompreso nel patrimonio da costui relitto all’atto della sua morte, avvenuta in (OMISSIS) (a tal ultimo riguardo cfr. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 3).

Di conseguenza è da disconoscere che nella vicenda litigiosa da qua agitur interferisca il foro per le cause ereditarie di cui all’art. 22 c.p.c..

E tanto propriamente e pur alla luce dell’insegnamento di questa Corte di legittimità, a tenor del quale, in tema di competenza territoriale, per cause “tra coeredi” ai sensi dell’art. 22 c.p.c., comma 1, n. 1, devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2011, n. 22306; Cass. 6.2.1998, n. 1208, nella fattispecie delibata con tal ultima pronuncia, questa Corte ebbe ad escludere che si versasse in “causa tra coeredi” con riferimento ad un’azione di regresso conseguente all’assolvimento di un’obbligazione relativa ad un immobile di cui le parti erano comproprietarie a titolo ereditario).

Va dato atto altresì che questa Corte spiega che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere sino alla estinzione del rapporto operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (cfr. Cass. 29.10.2002, n 15231).

Ebbene, pur ad ammettere che a tale paradigma fosse da ricondurre il “regime” del libretto nominativo di deposito bancario n. (OMISSIS) aperto il (OMISSIS) e cointestato a P.L.A.B., a P.M.A. e ad P.A.R.T. e, perciò, pur a supporre che il resistente in questa sede abbia legittimamente prelevato l’intero importo, è innegabile, nondimeno, (ben vero, alla stregua della prospettazione dell’originaria ricorrente, ricorrente in questa sede) che lo stesso importo P.L. ha dipoi indebitamente, recte illecitamente – ex lege aquilia – trattenuto per le quote non di sua pertinenza, ovvero, quanto meno, per la quota di spettanza della sorella A..

L’obbligazione restitutoria di fonte extracontrattuale esattamente determinata nel suo ammontare – Euro 16.628,26, corrispondente ad 1/3 dell’importo giacente sul libretto, al netto del prelievo di Euro 3.908,16 – era (sarebbe stata) perciò da adempiere, giusta la previsione dell’art. 1182 c.c., comma 3, nel domicilio che l'(asserit)a creditrice aveva al momento della scadenza – ovvero allorchè è stata trattenuta la quota di sua pretesa spettanza, parte dell’integrale prelievo – ossia in (OMISSIS), luogo, appunto, di residenza di P.A..

Ne deriva che va integralmente recepito il rilievo del P.M. secondo cui “infondatamente l’opponente P.L. ha contestato il criterio di competenza facente capo all’art. 20 c.p.c. e art. 1183 c.c., comma 3” ovvero infondatamente l’opponente – resistente in questa sede – ha contestato il forum destinatae solutionis che P.A., in dipendenza del luogo di adempimento dell’obbligazione ex lege aquilia di cui si è assunta creditrice e correlato alla sua residenza al tempo di scadenza della medesima obbligazione, ha adito in via monitoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 637 c.p.c., comma 1 e art. 20 c.p.c..

In accoglimento del ricorso va, pertanto, cassata l’ordinanza del 28.7.2015 assunta dal giudice del procedimento iscritto al n. 2922/2015 r.g. pendente innanzi al tribunale di Cagliari e va conseguentemente dichiarata la competenza ratione loci del medesimo tribunale di Cagliari, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza del 28.7.2015 assunta dal giudice del procedimento iscritto al n. 2922/2015 r.g. pendente innanzi al tribunale di Cagliari; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Cagliari, dinanzi al quale rimette nel termine di legge le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA