Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19924-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati
EUGENIO MEMOLA e CIRO GARGIULO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3187/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA del 03/03/2015, depositata il 03/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di A.L. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3187/18/2015, depositata in data 3/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) e nata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, l’attività del medico convenzionato va valutata “in un’ottica diversa dal professionista puro”, in quanto la “presenza di attrezzature e personale nello studio, considerando i vincoli imposti dalla ASL”, non produce un aumento di reddito.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Finivate ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente valutato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
2. La censura è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minino indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza a organizzaione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria, come riconosciuto dalla stessa Agenzia (pag. 8 del presente ricorso per cassazione).
La sentenza della C.T.R. è, invece, conforme al principio di diritto da ultimo enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016