Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20096 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8058/2019 proposto da:

F.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Alessandro Praticò, giusta procura in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE DI APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

F.A., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè una famiglia avversa aveva avuto la pretesa di impossessarsi dei suoi terreni e lo aveva minacciato con i fucili.

La Corte territoriale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dal (OMISSIS) erano non circostanziate e stereotipate, di guisa che risultavano non credibili; che la zona di provenienza – la regione di (OMISSIS) – non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata; che quanto riferito in merito al passaggio in Libia non rilevava, non dovendo rientrare il ricorrente in detto Paese; ha, quindi, rigettato tutte le domande.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia l’illegittimità del giudizio di non credibilità del richiedente, formulato in violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, comma 3, lett. c), comma 5, lett. a), c) ed e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, per aver ritenuto non credibile il ricorrente, senza tenere conto delle sue condizioni (analfabeta, limitate capacità espressive) e per aver omesso l’esame di fatti prospettatati e decisivi per il giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte ligure ha tenuto conto delle deduzioni circa le condizioni personali del richiedente, ma ha anche rimarcato le aporie e le carenze del racconto – nonostante fosse stato ascoltato due volte segnatamente in relazione alla famiglia cui aveva ascritto l’aggressione ed alla individuazione delle coltivazioni concretamente condotte sui terreni contesi, senza che su tali profili il ricorrente si sia soffermato affatto, dimostrando di non cogliere la ratio decidendi.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), art. 6 e art. 14, lett. b), c) e l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il motivo, nell’esposizione delle ragioni della doglianza, risulta focalizzato esclusivamente sul diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) D.Lgs. cit., in relazione alla quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che nella vicenda, pur privata, non aveva potuto contare sulla protezione dello Stato e sostiene che ricorrerebbe un’omessa pronuncia.

Il motivo è inammissibile perchè la questione proposta, circa la mancata protezione da parte dello Stato, risulta nuova, alla stregua della sentenza impugnata, ed il ricorrente non ha illustrato, come suo onere, quando ed in che termini, nella fase di merito, la questione era stata posta, di guisa che non si ravvisa neppure una omissione di pronuncia.

Quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria la censura appare meramente di stile, non essendo accompagnata da una puntuale critica alla decisione impugnata ed è ugualmente inammissibile.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive, dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA