Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20096 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21990/2008 proposto da:
P.L. titolare della ditta Italplast, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RIZZATI RENZO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) in
persona dell’amministratore – legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSI Gaetano, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CAPRARA, giusta mandato in calce
all’atto di ricorso notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 933/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
13.12.06, depositata il 02/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv.
Andrea Manzi) che si riporta ai motivi, di ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si
riporta ai motivi del controricorso.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è stato respinto l’appello dell’attuale ricorrente avverso sentenza di primo grado dichiarativa della sua responsabilità per l’esecuzione non a regola d’arte – avendo utilizzato un prodotto non traspirante – della tinteggiatura della facciata di un edificio.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la CTU eseguita nel giudizio di primo grado, sulla quale i giudici di appello avevano basato la loro decisione, dava conto della mera probabilità – non già della certezza – che il muro tinteggiato fosse costituito da pietrame tufaceo (caratterizzato da elevata igroscopicità, che avrebbe quindi consigliato l’uso di tinte traspiranti).
Il motivo sembra inammissibile in quanto nuovo. Nel ricorso, infatti, non si riferisce che tale questione sia stata già sollevata davanti ai giudici di appello.
Con il secondo motivo, sempre denunciando vizio di motivazione, si lamenta che: a) non corrisponda al vero, e sia comunque immotivata, l’affermazione dei giudici di appello che l’appaltatore era dotato delle necessarie cognizioni tecniche per escludere l’opportunità dell’uso di tinte non traspiranti; b) i medesimi giudici avrebbero dovuto desumere l’impossibilità, per l’appaltatore, di avvedersi che la pittura al quarzo utilizzata era incompatibile con la muratura dell’edificio, dal fatto che lo stesso CTU dava atto che lo sfaldamento delle tinte si era verificato anche in zone ove si era intervenuti sugli intonaci, con rifacimento delle malte o ripristino della grana superficiale, e aveva interessato anche la vecchia tinta sottostante a quella stesa dall’appaltatore.
Anche questo motivo sembra inammissibile: quanto al profilo a), perchè il senso dell’affermazione censurata non è che l’appaltatore effettivamente possedesse quelle cognizioni tecniche, bensì che doveva obbligatoriamente possederle; quanto al profilo b), perchè impropriamente sollecita valutazioni di merito inibite a questa Corte”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali ultimi hanno presentato memorie;
che, in particolare, la memoria di parte ricorrente non offre elementi per superare quanto osservato dal relatore: nè a proposito della novità del primo motivo, dato che il ricorrente si limita ad osservare, genericamente, che “l’errata valutazione della C.T.U. B. era già stata posta all’attenzione del Giudice d’Appello…”; nè a proposito del secondo, riguardo al quale il ricorrente contesta la sussistenza di una responsabilità oggettiva, che però i giudici di appello non hanno inteso porre a carico dell’appaltatore, e si sottolineano circostanze di fatto non decisive;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010