Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20096 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13694-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA FORMICHINI,
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2274/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del
21/11/2014, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito l’Avvocato Gabriele Pafundi difensore della resistente che si
riporta.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo nei confronti di B.C. (che resiste concontroricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 2274/10/2014, depositata in data 24/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva, solo in parte, accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso relativamente al saldo versato (OMISSIS) ed ai versamenti effettuati per gli anni (OMISSIS).
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame incidentale della contribuente, rigettando quello principale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non poteva rilevare, ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP, la presenza “di una dipendente assunta part-time con funzioni di addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie”, trattandosi di mansioni “marginali rispetto all’attività di medico pediatra, in ogni caso ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità reddituale”.
I giudici della C.T.R. hanno poi ritenuto tempestiva la richiesta di rimborso del 1 e 2 acconto IRAP (OMISSIS) e del 2 acconto (OMISSIS).
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446/1997, in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente”, con mansioni di “di addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
2. La censura è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minima si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria.
La decisione della C.T.R. è, invece, conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016