Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20095 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7586/2019 proposto da:

D.O., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Ennio Cerio, giusta procura come da separato foglio

allegato al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 394/2018 della CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.O., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di alcune persone che lo avevano aggredito e picchiato per potersi impadronire di un terreno che aveva ricevuto quale eredità paterna.

La Corte territoriale ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla (OMISSIS) erano vaghe e poco credibili, rimarcando la confusione e la genericità di quanto riferito.

Per quanto interessa il presente giudizio la Corte di appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria, avendo accertato che il ricorrente non aveva dedotto situazioni di serio pericolo, attesa la scarsa verisimiglianza delle ragioni di fuga esposte e la circostanza che aveva fondato la domanda esclusivamente riferendosi alla propria giovane età ed alla condizione di precarietà economica, di guisa che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dei principi espressi da Cass. n. 4455/2018 al fine della valutazione comparativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30/7/2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo.

Il ricorrente sostiene che la situazione socio/politica accertata in (OMISSIS) dalla Corte territoriale non ancora stabilizzata avrebbe dovuto fondare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria e si duole che la Corte si sia limitata a registrare la mancata deduzione di specifici profili di vulnerabilità, senza valutare se le circostanze addotte per sostenere la richiesta delle altre forme di protezione giustificassero l’accoglimento della domanda subordinata.

Il motivo è manifestamente inammissibile perchè involge apprezzamenti di merito e perchè la censura non viene neanche illustrata.

Invero, la Corte territoriale ha motivatamente respinto, correttamente effettuando la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza, la domanda di protezione umanitaria in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica, sia per la carenza di attendibili informazioni circa la personale condizione di vita nel Paese di origine, stante la non credibilità del ricorrente, sia perchè le condizioni personali dedotte, e cioè la giovane età e le condizioni di precarietà economica, non integravano i presupposti della protezione richiesta. La decisione appare in linea con i principi enunciati da Cass. n. 4455 del 23/2/2018: a fronte di ciò, il ricorrente da un lato propone una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, e dall’altro non illustra se e quando la situazione del paese di origine sulla quale incentra la doglianza fosse stata dedotta, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione umanitaria in relazione alla sua situazione personale.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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