Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20095 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16920/2009 proposto da:

ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LIMITED in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso

lo studio dell’avvocato BARRECA Carmelo, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Ufficio Regionale Monopoli

di Stato per la Lombardia in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento R.G. 693/08 del GIUDICE DI PACE di CASSANO

D’ADDA, depositato il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Cassano d’Adda con ordinanza resa in limine litis dichiarava inammissibile per difetto di competenza del giudice adito l’opposizione proposta da Atlantis world Giocolegale Limited avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione dei Monopoli di Stato, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot. N. 11699/legale/12/7260/PV99 del 4 aprile 2008. Rilevava che, trattandosi di provvedimento che irrogava una sanzione diversa da quella pecuniaria – divieto di rilascio di titoli autorizzatori, la competenza per materia spettava al tribunale territorialmente competente.

La Atlantis ha proposto ricorso per cassazione chiedendo, con congruo quesito ex art. 366 bis c.p.c., che sia stabilito che l’ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23 comma 1, è prevista solo per l’ipotesi di tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa e che, nel rilevare l’incompetenza, il giudice di pace adito non può dichiarare inammissibile il ricorso, ma deve rimettere le parti al giudice competente.

Il Ministero dell’Economia ha resistito con controricorso, rilevando che la ordinanza doveva essere impugnata mediante appello e non con ricorso immediato per cassazione.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

L’eccezione sollevata dall’avvocatura erariale è fondata. Questa Corte ha da tempo affermato che “per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal comma 1, del citato art. 23, mentre l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonchè avverso le ordinanze di cui al comma 5 dell’anzidetto art. 23 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall’appello (Cass. 24748/09; 28147/08). Altrettanto vale per le ipotesi di ordinanze, come quella in esame, che fuoriescono dai paradigmi predisposti dalla legge speciale, pur invocando l’art. 23 cit., atteso che esse hanno valore di sentenza, per la decisorietà e definitività della statuizione assunta dal giudice che si spoglia della causa.

L’appello costituisce infatti il mezzo generale d’impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, avendo il legislatore inteso, in attuazione della delega conferita con L. 14 maggio 2005, n. 80, ridurre il numero dei casi di immediata ricorribilità per cassazione, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte (cfr. Cass. 4355/10 e, utilmente, 10744/08; 13019/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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