Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20095 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 12/05/2017, dep.11/08/2017), n. 20095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel procedimento n. 1471 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Locri con ordinanza in data
20/21.12.2016;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 12 maggio
2017 del Consigliere Dott. ABETE Luigi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto
dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Locri.
Fatto
FATTO E DIRITTO
dato atto che non si ha riscontro della comunicazione dell’ordinanza dei 20/21.12.2016 ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;
ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo.
PQM
rinvia a nuovo ruolo;
dispone che sia acquisito riscontro della comunicazione alle parti ex art. 47 c.p.c., u.c., dell’ordinanza in data 20/21.12.2016 del tribunale di Locri ovvero che la cancelleria del tribunale di Locri a tanto provveda, se non ha atteso a tale adempimento, dandone successivamente riscontro a questa Corte.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017