Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20095 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 12/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

nel procedimento n. 1471 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Locri con ordinanza in data

20/21.12.2016;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 12 maggio

2017 del Consigliere Dott. ABETE Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto

dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Locri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

dato atto che non si ha riscontro della comunicazione dell’ordinanza dei 20/21.12.2016 ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.;

ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo.

PQM

 

rinvia a nuovo ruolo;

dispone che sia acquisito riscontro della comunicazione alle parti ex art. 47 c.p.c., u.c., dell’ordinanza in data 20/21.12.2016 del tribunale di Locri ovvero che la cancelleria del tribunale di Locri a tanto provveda, se non ha atteso a tale adempimento, dandone successivamente riscontro a questa Corte.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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