Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20095 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13424-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 673/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 31/012014 depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.D. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 673/31/2014, depositata in data 31/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso relativa all’IRAP versata negli anni (OMISSIS).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio erariale, hanno sostenuto che il contribuente aveva dato prova di non disporre di autonoma organizzazione, avendo svolto l’attività “col lavoro personale e con modesto capitale investito in beni strumentali”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in quanto la C.T.R. non avrebbe considerato – per gli anni rimasti in contestazione – i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente”, malgrado essi fossero sufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

In subordine, la ricorrente lamenta anche, ex art. 360 c.p.c., n. 5 “l’omesso esame quantitativo e qualitativo” degli elementi indicatori dell’autonoma organizzazione, dedotti in primo e secondo grado dall’Ufficio, e risultanti dalla stessa documentazione di parte contribuente.

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono fondate nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative ritentali ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o genetico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente.

Ora, la sentenza della C.T.R. non è conforme al principio da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto viene del tutto trascurata, per gli anni (OMISSIS) rimasti in contestazione (non avendo il contribuente, per quanto emerge dagli atti, svolto appello incidentale sul mancato accoglimento integrale del ricorso), la rilevanza delle spese per lavoro dipendente, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata per gli anni (OMISSIS).

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame, limitatamente alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata per gli anni (OMISSIS), ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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