Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20094 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14874/2009 proposto da:

LANDI GIOCONDO & C. SRL in persona del Presidente del Consiglio

di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BOVECCHI Mario, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILTOSCO SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SOLUNTO 5, presso lo studio dell’avvocato

ANGELONI Emilia Maria, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAVALIERE MAURIZIO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

5.2.08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Maria Emilia Angeloni che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 aprile 2008, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lucca, su istanza della srl Landi Giocondo & C, nei confronti di Ediltosco srl.

Condannava l’opponente al pagamento della somma di Euro 2.300,46.

L’ingiungente ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 giugno 2009. Parte intimata resisteva eccependo tra l’altro la decadenza dall’impugnazione, a causa dello spirare del termine sin dal 5 giugno 2009.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Ha rilevato che il termine per impugnare, di un anno e 46 giorni, tenuto conto del periodo feriale, veniva a scadenza il 6 giugno 2009, sabato. Ha aggiunto che l’art. 155 c.p.c., nel testo integrato dalla L. n. 263 del 2005, prevedeva la proroga dei termini in scadenza in giornata di sabato solo per i giudizi instaurati dopo il 1 marzo 2006; che quindi la proroga non era applicabile al giudizio de quo, pendente sin da data anteriore. Ha precisato che l’ulteriore modifica dell’art. 155 c.p.c., dovuta alla L. n. 69 del 2009, ne ha esteso l’applicabilità ai giudizi pendenti al 1 marzo 2006; che tuttavia tale estensione può riferirsi solo a termini che vengano a scadenza dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella, non potendo sanare le decadenze già verificatesi.

Il Collegio condivide tale relazione, che è stata preceduta da conformi sentenze, anche di questa Sezione.

Si è detto infatti che: “La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2 009) – secondo cui l’art. 155 cod. proc. civ., commi 5 e 6 (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ., comma 1, nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già’ a termini che alla detta data risultino già scaduti” (Cass. 6212/10; 454/10; 15636/09).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA