Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20094 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12920-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GRANDONI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 1952/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna del 22/09/2014, depositata il

17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1952/13/2014, depositata in data 17/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nella specie, non sussisteva il requisito dell’assoggettabilità ad IRAP, essendo svolta l’attività “con prevalente apporto di lavoro proprio ed avvalendosi di una minimale organizzazione necessaria per potere operare quale medico convenzionato con il SSN”, in quanto, dalle dichiarazioni dei redditi, emergevano spese “molto modeste” relative agli immobili, nonchè spese “per prestazioni di lavoro dipendente” per importi “coerenti con l’affermato pagamento di retribuzione a segretaria part-time” e “minimi compensi…per la (obbligatoria) sostituzione del medico in caso di ferie impedimenti e/o malattia”.

A seguito di deposito di relazione ex att. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in quanto la non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente”, con mansioni di “segretaria part-time”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o genetico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria.

La decisione della C.T.R. è invece conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto de3l D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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