Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20093 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20093 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 572-2011 proposto da:
BOEM ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato DANIELA SAPPA (avviso postale ex
art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 02/11/2009;

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA

Roberto Boem propone ricorso per cassazione con due
motivi nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte che, rigettandone
l’appello, lo ha dichiarato decaduto dal diritto al rimborso,
richiesto con istanza del 19 maggio 2006, del 50%
dell’IRPEF versato il 24 aprile 2001 a seguito di

rapporto di lavoro dipendente con la Telecom Italia spa
all’età di 52 anni.
La pretesa del contribuente è basata sulla sentenza della
Corte di giustizia della Comunità europea C/207/04 2005 in
tema di divieto di discriminazione dei lavoratori in base al
sesso.
Il giudice d’appello, premesso che il contribuente, ai
sensi della direttiva comunitaria n. 76/207 CE del 9 febbraio
1976 aveva il diritto di fare disapplicare la norma operante
disparità di trattamento fra i lavoratori, basata sul sesso, e
di ottenere parità di condizioni – sicché va respinta la tesi
della non azionabilítà del diritto prima della sentenza della
Corte di giustizia del 21 luglio 2005 -, ha ritenuto tuttavia
che l’istanza, prodotta il 19 maggio 2006, era comunque
tardiva ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che
fissa il termine in 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è
applicata, vale a dire il 24 aprile 2001.
La sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, in
C 207/04, infatti, poteva riverberare i suoi effetti anche per i
rapporti sorti precedentemente, ma non poteva far rivivere
rapporti o situazioni già esauriti in conseguenza del decorso
di termini di prescrizione o decadenza.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera
costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza
di discussione.
2

corresponsione di incentivo all’esodo, a conclusione del

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente lamenta difetto di
motivazione in ordine al termine di decadenza; con il
secondo denuncia violazione di legge per aperto contrasto
fra la normativa interna e la normativa comunitaria.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto
legati, sono infondati.

decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e
decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la
ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui
l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma
successivamente dichiarata in contrasto con il diritto
dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità
costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o
decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del
principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche” (Cass. sezioni unite 16 giugno 2014, n. 13676).
“Nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata pagata sulla base di
una norma successivamente dichiarata in contrasto con il
diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di
giustizia, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al
rimborso delle imposte sui redditi, di cui all’art. 38 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del
versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui
è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà
della stessa all’ordinamento comunitario” (Cass. n. 25268
del 2014).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
3

Questa Corte ha infatti chiarito che “il termine di

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte
dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2017

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