Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20093 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14864/2009 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LANTE

GRAZIOLI RICCARDO 76, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI Ernesto,

FERRARO ERMANNO, PROCACCINI FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. quale procuratore generale di C.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo

studio dell’avvocato OTTAVI Luigi, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TROIANIELLO GERARDO, giusta mandato alle liti

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1291/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14.1.09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la causa è stata chiamata all’odierna adunanza, sul rilievo che non risultava documentato il perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso a N.E.M.;

rilevato che il ricorso non risulta notificato a B.L., appellante nella causa di appello riunita a quella proposta dall’odierno ricorrente E.L., condannato in solido con l’ E. al pagamento delle spese del grado in favore di taluni appellati;

Ritenuto che, in forza dell’art. 331 c.p.c. (cfr. SU 14124/2010), vada integrato il contraddittorio con il suddetto B.L. e vada disposta la rinnovazione della notifica a N.E.M. del ricorso per cassazione ex art. 291 c.p.c..

PQM

Dispone rinnovo della notificazione a N.E.M. e l’integrazione del contraddittorio a B.L., con termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare. Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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