Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20093 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/08/2017),  n. 20093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9023-2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA ELENA ALLANDA,

LAURA ELIA;

– ricorrente –

contro

T.P., T.U., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE, 78 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CLAUDIO COSTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UGO LEONETTI;

– controricorrenti –

C.M.;

contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 3881/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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