Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20093 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12771-2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CRISPI 36,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO UNGARO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2239/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 27/10/2014, depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

M.N. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi (sotto unica rubrica), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2239/01/2014, depositata in data 11/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’utilizzo del lavoro altrui e, specificamente, di un solo dipendente, anche se assunto part-time e con mansioni di segreteria, concorre a “realizzare “l’autonoma organizzazione”, presupposto dell’assoggettamento ad IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza “di rinuncia al ricorso per cassazione”, in difetto di interesse alla decisione.

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, non v’è luogo a provvedere sull’istanza dell’Agenzia delle Entrate, controricorrente, di rinuncia “al ricorso per cassazione”, in difetto di accettazione ad opera del ricorrente.

2. Il ricorrente lamenta, con due motivi (sotto unica rubrica), sia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente”, con mansioni di “segretaria part-time”, ritenendoli sufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, sia un vizio di “inadeguata motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sullo stesso profilo della sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.

3. La censura implicante violazione di norma di diritto è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria.

La decisione della C.T.R. non è conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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