Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. II, 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30969/2007 proposto da:
M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI
ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PITONI Laura;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI
Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ORAZI
ANDREA;
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA
5, presso lo studio dell’avvocato ROMEO RODOLFO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
e contro
B.S., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5261/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Luca PIZZOLI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato PITONI Laura, difensore del ricorrente che ha chiesto
accoglimento del ricorso e preliminarmente insiste sulla richiesta di
notificazione agli intimati per pubblici proclami;
udito l’Avvocato MANCINI difensore del Condominio, che ha chiesto il
rigetto di tutte le difese ex adverso proposte;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per improcedibilità
per mancata integrazione del contraddittorio.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che era stata disposta la rinotifica del ricorso alle controparti;
– che tale rinotifica non risulta effettuata nei confronti di:
A.N.; + ALTRI OMESSI .
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, pertanto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011