Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. II, 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30969/2007 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 123, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PITONI Laura;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ORAZI

ANDREA;

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA

5, presso lo studio dell’avvocato ROMEO RODOLFO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

B.S., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5261/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Luca PIZZOLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PITONI Laura, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso e preliminarmente insiste sulla richiesta di

notificazione agli intimati per pubblici proclami;

udito l’Avvocato MANCINI difensore del Condominio, che ha chiesto il

rigetto di tutte le difese ex adverso proposte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per improcedibilità

per mancata integrazione del contraddittorio.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che era stata disposta la rinotifica del ricorso alle controparti;

– che tale rinotifica non risulta effettuata nei confronti di:

A.N.; + ALTRI OMESSI .

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, pertanto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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