Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20092 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 26981-2010 proposto da:
EDILTROIANO DI TROIANO ANTONIO E GAETANO & C. SAS,
elettivamente domiciliato.. in ROMA VIA VIGLIENA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FALCONI
AMORELLI, rappresentato, e difeso dagli avvocati DONATO
PESCAR., CARMINE GIANNATTASIO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
UFFICIO TERRITORIALE VALLO DELLA LUCANIA;
– intimato,-

avverso la sentenza n. 236/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
28/09/2009;

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA
La sas Ediltroiano di Troiano Antonio e Gaetano & C.
propone ricorso per cassazione con quattro motivi nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che, nel processo introdotto con distinte impugnazioni della stessa sas Ediltroiano e di ciascuno dei suoi soci Anna
Troiano, Consiglia Troiano e Gaetano Troiano -, degli avvisi di

ha accolto “le eccezioni della società contribuente circa la
mancata chiamata in causa dei soci [che erano ricorrenti in primo
grado, e nei confronti dei quali, nondimeno, l’ufficio non aveva
proposto appello] per cui, nei confronti degli stessi e
relativamente agli avvisi contestati”, ha dichiarato “l’avvenuto
formarsi del giudicato così come da sentenza; nel merito, in
parziale accoglimento delle opposte tesi ed in riforma della
sentenza appellata, ha ridotto l’accertato, in capo all’appellata e di
cui agli avvisi impugnati, nella misura annua del 20%. Sanzioni,
in proporzione ed al minimo edittale”.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente
sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che il giudizio di
appello, concernente l’accertamento del reddito di una società di
persone e del reddito dei suoi soci, essendosi svolto solo nei
confronti di uno dei soggetti interessati, vale a dire la società,
senza aver visto la partecipazione dei soci – che pure in primo
grado avevano proposto ricorsi introduttivi -, e cioè di tutti i
litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò

in

quanto,

“in

materia

tributaria

l’unitarietà

dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui
all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
2

accertamento delle imposte sui redditi degli gli anni 1999 e 2000,

rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni

autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un
caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione
di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”
(Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815; ex multis, Cass.
n. 23096 del 2012).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio di appello deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata
al secondo grado.
Vanno compensate fra le parti le spese del presente
giudizio e del giudizio di secondo grado, in considerazione
dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di
riferimento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del
giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione.
Dichiara compensate fra le parti le spese del presente
giudizio e quelle del secondo grado.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2017

della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto

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