Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12827/2009 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso il proprio studio rappresentato e difeso da se medesimo,

unitamente all’avvocato TOTINO LAURA, giusta mandato a margine

dell’istanza di regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPI

37, presso lo studio dell’avvocato CARLEVALE David Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GASPARRI NICOLA, giusta

mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2682/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Marcello Marcuccio (per

delega avv. L.P.).

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che si riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice monocratico del tribunale di Roma, con sentenza resa all’udienza del 5 febbraio 2009, dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere la causa introdotta dall’avv. L.R. P. avverso M.G., per il pagamento di compensi professionali. L’attore ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 maggio 2009. M. ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c..

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione, con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

La relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., ha rilevato che parte convenuta ha eccepito la tardività del ricorso. Ha così osservato:

“l’eccezione coglie nel segno. La sentenza risulta emessa con lettura in udienza il giorno 5 febbraio 2009. L’adozione del rito ex art. 281 sexies, imponeva pertanto al ricorrente di proporre il gravame entro trenta giorni decorrenti dalla data della pronuncia (cfr Cass. 16304/07; 18743/07; 2655/06; 17665/04). La violazione del termine comporta l’inammissibilità del ricorso”.

IL Collegio condivide la relazione sopra riassunta.

La memoria di parte ricorrente invano ha tentato di confutarla con le seguenti affermazioni, che risultano infondate: a) l’ordinanza sarebbe priva della data di deliberazione e ciò ne determinerebbe la nullità e l’insussistenza della tardività. Il rilievo è contraddetto dalla lettura del verbale di causa del 5 febbraio 2009, che si chiude con le seguenti frasi: “Il Giudice provvede come da separata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale, del quale darà lettura a partire dalle 13,30 cui rinvia la causa. Alle ore 14 in assenza delle parti il Giudice da lettura dell’allegata sentenza”.

Si evince inequivocabilmente da questo verbale che la data del provvedimento impugnato (5 febbraio 2009) emerge dal verbale di cui lo stesso è parte integrante b) “l’ordinanza sarebbe priva dell’attestazione del deposito della stessa a cura del competente cancelliere”. Anche questo rilievo è inconferente. A mente dell’art. 281 sexies, u.c., la sentenza si intende infatti pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale, ditalchè il successivo adempimento del deposito in cancelleria non è previsto al fine di integrare l’efficacia dell’atto, già perfetto con tale sottoscrizione, ma solo a fini burocratici. D’altra parte giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l’omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l’inesistenza o la nullità dell’atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull’idoneità dell’atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato (Cass. 9389/07; 4849/96).

c) “E’ stato omesso di precisare che si è data lettura sia della motivazione che del dispositivo”. Anche questo rilievo è smentito dal verbale, che da atto, come testualmente riportato, della lettura “della sentenza” e quindi di entrambe le parti essenziali (motivazione e dispositivo) che la compongono. Per contestare tale risultanza, il verbale doveva essere impugnato con querela di falso (Cass. 19299/06; 440/09). Ne consegue l’infondatezza della tesi secondo cui la decorrenza del termine per il regolamento di competenza non potrebbe decorrere dalla data della udienza.

d) Non “si è considerato che alla asserita lettura della sentenza erano assenti le parti, con conseguente obbligo di motivazione (recte, verosimilmente “comunicazione”) della sentenza”. Trattasi di tesi contraddetta dalla normativa che regola la celebrazione delle udienze e disattesa in giurisprudenza. Valga per tutte il richiamo ai principi generali fissati da Cass. 5510/03 e, specificamente, a Cass. 10539/07: “In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell’art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 cod. proc. civ., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d’appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell’ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti”.

e) “La tempestività del regolamento discende dalla circostanza verificabile in atti che lo stesso è stato proposto nei 30 giorni dalla comunicazione della sentenza”.

La giurisprudenza di legittimità ha già smentito questa tesi. Giova il richiamo a Cass. 16304/07: In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a norma del comma secondo dell’art. 281 sexies – si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Poichè al lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Resta pertanto irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del dispositivo o del c.d. “foglio a parte” che contiene la sentenza e integra il verbale, (cfr anche a contrario Cass. 18743/07).

Discendono da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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