Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 14/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/07/2021), n.20092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16607-2020 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 5612/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato
il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che N.S. ( Nj.Sa.), cittadino del Gambia, propone ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Venezia del 3 giugno 2020 che aveva rigettato il suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva che mentre lavorava come autista aveva investito e ucciso tre bambini i cui familiari lo volevano uccidere e, essendo spaventato anche perché la polizia lo stava cercando, era fuggito dal suo paese);
che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate;
che il primo motivo, riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, è formulato in modo del tutto generico nel tentativo di sovvertire apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno argomentatamente escluso i rischi paventati nel caso di rientro del cittadino straniero nel paese di origine; che anche il secondo motivo è inammissibile, contenendo improprie censure rivolte a incensurabili apprezzamenti di fatto operati dei giudici di merito, i quali hanno escluso ragioni di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
che un analogo esito hanno i restanti motivi: il terzo non scalfisce la valutazione della documentazione informativa incensurabilmente operata dai giudici di merito, a dimostrazione della insussistenza di ragioni di violenza e di rischio in caso di rimpatrio nel paese di origine; il quarto motivo è privo di autosufficienza, non precisando se, in quale atto e momento processuale la questione della integrazione sociale sia stata fatta valere nel giudizio di merito, né censura le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la mancanza di profili di vulnerabilità e la non credibilità della narrazione come fattore impeditivo per il riconoscimento della protezione umanitaria;
che il ricorso è inammissibile;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021