Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/08/2017),  n. 20092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 752-2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 54, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO RISTORI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MI.EL. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5964/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la Manifesta infondatezza del ricorso posto che il primo motivo è infondato, dovendo considerare che l’accertamento della residenza, domicilio o dimora del convenuto effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione – se non per vizi della relativa motivazione; infondato è anche il secondo motivo dovendo considerare in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e, quindi, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. 14.05.2013, n. 11550; Cass. 8.08.2002, n. 12021).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ Civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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