Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20092 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12761-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA GIANNUBILO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI CARPAGNANO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2395/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 10/11/2014, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (sotto unica rubrica), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2395/01/2014 depositata in data 24/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2008 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, respingendo le eccezioni di inammissibilità e di giudicato esterno (in difetto di elementi omogenei dei presupposti del rimborso, nei diversi anni di imposta), sollevate dall’appellato, hanno sostenuto che, nella specie, ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP, avendo il contribuente sostenuto una spesa rilevante, di “Euro 8.511,00”, nell’anno (OMISSIS), per lavoro dipendente. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza “di rinuncia al ricorso per cassazione”, in difetto di interesse alla decisione.

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, non v’è luogo a provvedere sull’istanza dell’Agenzia delle Entrate, controricorrente, di rinuncia “al ricorso per cassazione”, in difetto di accettazione ad opera del ricorrente.

2. Il ricorrente lamenta, con tre motivi (sotto unica rubrica), sia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad mi lavoratore dipendente”, con mansioni, sostanzialmente, di “segretaria”, ritenendoli sufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, sia un vizio di “omessa, insufficiente motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sullo stesso profilo della sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione, sia la violazione del giudicato esterno, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto infondata l’eccezione relativa dell’appellato, sulla base di quanto già riconosciuto dalla C.T.P. di Bari in relazione a pregresse richieste di rimborso IRAP relative agli anni dal (OMISSIS).

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che non è fondata l’ultima doglianza riguardante il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, in quanto, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 22941/2013; Cass. 1837/2014; Cass. 6953/2015), va esclusa l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità, non potendo la sentenza, che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta, estendere i suoi effetti automaticamente ad altro, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni, potendo gli elementi costitutivi dell’imposta (nella specie, la sussistenza di un’autonoma organizzazione) variare ogni anno (cfr. anche Cass. 4832/2015).

4. La prima censura, implicante violazione di norma di diritto, il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 è fondata, con assorbimento della seconda, implicante vizio motivazionale.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 5 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture nanizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti” secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si presta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, il ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria.

La decisione della C.T.R. non è conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la rilevanza delle spese per lavoro dipendente, dando rilievo al solo costo annuale sostenuto dal professionista, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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