Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. II, 30/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.S., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MOTOLESE Giovanni,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Daniela Compagno in

Roma, via Pozzuoli, n. 7;

– ricorrente –

contro

F.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giovanni Gigliola,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Lucia Buononato in

Roma, viale Delle Milizie, n. 114;

– controricorrente –

e nei confronti di:

IM.Sa., erede di I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 145 in data 20 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Vittorio Gallucci, per delega dell’Avv. Giovanni

Motolese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso in data 20 giugno 1996, I.S. e I.M., premesso: di essere proprietarie di un immobile in (OMISSIS), con ortale retrostante, confinante con quello dell’immobile di F.S., prospiciente su (OMISSIS), contraddistinto dal civico n. (OMISSIS);

che l’ortale retrostante dell’immobile di loro proprietà era recintato da un muro, crollato a causa delle abbondanti piogge nel terreno del F.; che per poter ricostruire il muro, peraltro di contenimento del terreno dell’ortale di loro proprietà, era necessario accedere nell’ortale di F.S., che invece si opponeva; che il muro doveva essere ricostruito secondo il progetto del geom. S.L., che riproduceva quello già crollato; tanto premesso, chiesero al Pretore di San Giorgio Jonico, a norma dell’art. 843 cod. civ. e art. 700 cod. proc. civ., l’adozione dei provvedimenti necessari ed urgenti per consentire il loro accesso nell’ortale dell’immobile del F., onde ricostruire il muro crollato.

Emesso il richiesto provvedimento cautelare con compensazione delle spese, le I. iniziarono il giudizio di merito.

L’adito Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza in data 13 settembre 2004, revocato il provvedimento cautelare, accolse la domanda, dichiarando il convenuto tenuto a consentire il passaggio nel suo ortale per la ricostruzione del muro comune, e compensò tra le parti le spese di lite.

2. – La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 maggio 2008, ha rigettato il gravame in via principale delle I. e, in accoglimento del gravame in via incidentale del F., ha condannato le appellanti, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ponendo a carico delle I. anche le spese del secondo grado.

2.1. – La Corte territoriale ha cosi motivato: “Oggetto di questo appello (principale ed incidentale) sono solo le spese del giudizio di primo grado, comprensive della fase cautelare: spese che, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle I. che hanno agito in giudizio pur nella conclamata, pacifica, e documentalmente anche risultante, disponibilità del F.. Le modalità di ricostruzione del muro in questione, come rileva il giudice di primo grado, esulavano già dal giudizio di prime cure ed a maggior ragione esulavano dal giudizio di appello, visto che non è stato formulato alcun motivo di gravame sul punto. Nè la Corte è stata investita del tema circa la comunanza o meno del muro”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso I.S., con atto notificato il 19 settembre 2008, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il F..

4. – A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15629 del 24 giugno 2010, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato altresì notificato a Im.Sa., erede di I.M., parte del giudizio nei gradi di merito. Quest’ultimo non ha svolto attività difensiva.

5. – La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sul rilievo del difetto di specialità della procura rilasciata al difensore a margine del ricorso, dato il tenore generico delle espressioni in esso usate (ove si fa riferimento ad un mandato per “rappresentarmi e difendermi in questo procedimento e nella sua esecuzione consequenziale, in appello e nella eventuale opposizione con ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, nominare sostituti, rinunziare agli atti”).

L’eccezione è infondata.

Il rilascio della procura al difensore a margine od in calce al ricorso per cassazione, con il conseguente suo stretto collegamento all’atto al quale inerisce e col quale materialmente forma corpo, soddisfa il requisito della specialità della procura, restando irrilevante che esso non. contenga l’indicazione della sentenza impugnata, così come la circostanza che sia stato apposto un timbro, con formula onnicomprensiva, utilizzabile per qualunque processo (Cass., Se. 1^, 2 febbraio 2006, n. 2340) .

3. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; violazione del principio della soccombenza in merito alla condanna alle spese processuali) pone il quesito se, nonostante l’accoglimento della loro domanda, S. e I.M. possano essere considerate soccombenti e quindi condannate al pagamento delle spese del giudizio.

3.1. – Il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da idoneo quesito di diritto, ex art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile – è fondato.

Poichè il Tribunale ha accolto la domanda delle attrici e dichiarato che il F. era tenuto a farle passare per la ricostruzione del muro comune (v. pag. 8 della sentenza impugnata) e poichè questa statuizione non è stata riformata dal giudice d’appello, la Corte territoriale non poteva condannare la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

Infatti, l’odierna ricorrente ha ottenuto il riconoscimento giudiziale della propria pretesa e la sua istanza è stata accolta, sicchè essa non poteva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite.

E’ stato pertanto violato il principio secondo cui la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese.

4. – Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo della errata interpretazione della domanda e del travisamento dei fatti di causa in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

5. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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