Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20091 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 4332-2013 proposto da:
CALCIOLARI

CARLO

ALBERTO

C.F.

CLCCLL53S30A575Z, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BASENTO 37, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PIZZUTI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1722

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE DI REGGIO

Data pubblicazione: 30/07/2018

EMILIA C.F.

01598570354,

in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI

unitamente all’avvocato FRANCESCO RIZZO
giusta delega in atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1021/2011 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
10/08/2012 R.G.N. 54/2010.

GIUSTINIANI, che la rappresenta e difende

R.G.04332/2013

RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio
Emilia, ha accolto la domanda dell’Azienda Usl di Reggio Emilia respingendo le
domande proposte da Carlo Alberto Calciolari in primo grado, dirette ad ottenere

d’impiego con qualifica dirigenziale intercorso tra lo stesso e l’Ausl dal 6/12/1993 e il
16/3/2003;
la Corte territoriale, ha accertato come incontestata l’interpretazione dell’art. 21
del c.c.n.l. del 1996 per il personale dell’area della dirigenza sanitaria, là dove lo
stesso ha previsto che alla cessazione del rapporto d’impiego le ferie residue possano
essere “monetizzate” solo quando il mancato godimento sia Eleterminato da effettive e
indifferibili esigenze di servizio, formalmente comprovate, o, comunque, a causa di
ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente;
ha ritenuto che il Calciolari, a ciò onerato, non avesse né allegato, né provato le
circostanze ostative ai godimento delle ferie, in quanto costitutive del diritto a
percepire l’indennità sostitutiva;
per la cassazione di tale pronuncia ricorre Carlo Alberto Calciolari con due
censure, mentre l’Ausl resiste con tempestivo controricorso e propone, altresì, ricorso
incidentale condizionato affidato a tre censure.

CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1,
n.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale deduce “Violazione e falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: a) art. 36 Cost.;
b) art. 2109 cod. civ. e art. 21 commi 8 e 13 del c.c.n.l. sottoscritto il 15/12/1996”;
l’indisponibilità del diritto alle ferie, di rilevanza costituzionale, non avrebbe impedito
alla Corte d’Appello di sormontare il dettato dell’art. 36 Cost., facendo prevalere
sull’affermazione costituzionale del diritto alle ferie l’interpretazione autentica di una
norma contrattuale, con la quale le parti sociali hanno inteso limitare la
monetizzazione delle ferie residue al solo caso in cui la mancata fruizione di esse non
sia imputabile al dipendente, sul quale viene fatto gravare il relativo onere della

l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a 246,50 giorni, nel rapporto

prova; la violazione di legge avrebbe interessato, inoltre, la stessa applicazione della
norma pattizia richiamata in motivazione, in quanto la carenza di organico del 50 per
cento, mai contestata dalla controparte, aveva resa palese la difficoltà, sia per i
dipendenti che per l’Azienda, di programmare un piano ferie compatibile con le
esigenze di servizio. Pertanto, diversamente da quanto ha ritenuto la Corte d’Appello,
sarebbero sussistite tutte le condizioni per la corretta applicazione dell’art. 21 del

con il secondo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1,
n.5 cod. proc. civ., lo stesso lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; la Corte avrebbe errato nel
non porre a base del decisum un elemento, oggetto di discussione tra le parti,
costituito dalla lettera protocollo n. 52878, in cui era la stessa Azienda sanitaria a
riconoscere di dover ricorrere anche alla sospensione delle ferie e di tutte le assenze
programmabili per i dirigenti medici, costituendo tale ammissione una grave
presunzione di impossibilità di fruizione dei congedi;
venendo al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo, formulato ai
sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., si lamenta la “Violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con
specifico riferimento agli artt. 36 Cost., 2109 cod. civ. e 21, commi 8, 11, 13, c.c.n.l.
dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità, quadriennio
1998/2001. Prescrizione quinquennale del diritto all’indennità sostitutiva di ferie non
godute – Decorrenza del termine prescrizionale dall’anno solare di pertinenza”;
considerata la funzione dell’indennità sostitutiva, rivolta a compensare nell’ambito di
un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente
in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato, il termine
per azionare la pretesa economica per il mancato godimento delle ferie sarebbe
rappresentato da ciascun anno solare;
con il secondo motivo la ricorrente incidentale contesta “Assimilabilità alle ferie
delle giornate di riposo fruite dal dirigente”; i giorni di riposo di cui ha goduto il
ricorrente principale, settimanalmente e continuativamente (171 giornate per la
precisione), in base a quanto attestato dal sistema di rilevazione delle presenze – il
quale, tuttavia, non giunge a scorporare autonomamente le ferie dai riposi avrebbero dovuto ritenersi già come compensativi del diritto asseritamente violato,

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c.c.n.l. di settore;

poiché il numero dei riposi goduti risulta superiore a quello spettante al ricorrente
principale per contratto (115 giorni);
con il terzo motivo censura, infine, la “Non equiparabilità alle ferie delle giornate
di congedo aggiuntivo per rischio radiologico ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva
pretesa dal dirigente”; data la particolare natura del diritto ai congedi aggiuntivi per
rischio radiologico, riconosciuti a fronte di particolari condizioni di esposizione a fonte

di decadenza nell’anno di pertinenza, e non sono, perciò, monetizzabili;
quanto al ricorso principale, la prima censura è infondata;
in fattispecie sovrapponibili, l’orientamento di legittimità consolidato va nel senso
che “Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero
fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro
economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e
motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (in tal senso ex multis
Cass. n.4855/2014);
nel caso in esame la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principio
di diritto sopra riportato, ha ritenuto chiaramente disatteso l’onere di allegazione
specifico dell’impossibilità di fruire delle ferie per causa non imputabile, tenuto conto
della ragguardevole entità del numero di giornate di ferie non godute (246,50 giorni in
dieci anni), e del fatto che al dirigente sanitario apicale non potesse imputarsi un
dovere d’ufficio di collocazione in ferie del dirigente responsabile di unità operativa, né
che un’impossibilità della relativa fruizione potesse essere presunta sulla base di altre
circostanze (p. 3 sent.);
la seconda censura è inammissibile;
essa è priva di autosufficienza, non avendo parte ricorrente trascritto la lettera
protocollo n. 52878, menzionata nel motivo di ricorso, necessaria a porre il Giudice di
legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata della censura, rivolta alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza che sia necessario accedere ad altre
fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa
Cass.n.18960/2017);

quanto al ricorso incidentale condizionato esso è assorbito;
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(ex multis

cfr.

radioattiva dei lavoratori, le relative giornate, avrebbero dovuto essere fruite a pena

in definitiva, non meritando le censure accoglimento, il ricorso principale è
rigettato, mentre quello incidentale condizionato è assorbito; le spese, come liquidate
in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al rimborso nei

Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge. Assorbito il
ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18 aprile 2018

confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

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