Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8745/2019 proposto da:

D.J., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 22/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.J., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, avendo intrattenuto una relazione con una ragazza di fede (OMISSIS), a seguito della quale questa era rimasta incinta, aveva subito minacce ed aggressioni da parte del padre della ragazza, che lo avevano indotto a trasferirsi a (OMISSIS) e, poi, a fuggire dal Paese, quando aveva saputo che il padre lo stava ricercando.

I fatti narrati sono stati ricondotti dalla Corte territoriale ad un contenzioso privato, sia pure connotato da violenza, oltre che ritenuti non credibili per le contraddizioni e le omissioni del racconto reso prima dinanzi alla Commissione e poi dinanzi al Giudice.

La Corte territoriale ha, pertanto, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14, lett. c) stessa legge, non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (EASO COI 2017) – una situazione di violenza generalizzata nella regione dell'(OMISSIS) di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica e non emergendo rilevanti condizioni di integrazione in Italia.

Avverso detta sentenza, pubblicata il 9/1/2019, il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 il ricorrente si duole del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria; sostiene che la decisione, assunta dal giudice senza svolgere istruttoria in ordine alla sua situazione ed al suo grado di integrazione in Italia, è sorretta da motivazione apparente o quantomeno carente; in proposito deduce anche la sopravvenuta qualità di genitore di un figlio nato di recente in Italia.

2. Il motivo è infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte d’appello chiaramente esposto le ragioni della decisione, laddove, dopo aver ricondotto il racconto di D. ad una vicenda di natura privatistica ed averne, comunque, affermato la scarsa credibilità, ha pure accertato, con statuizione che non è stata censurata, che il ricorrente non aveva allegato particolari situazioni soggettive di vulnerabilità qualiticabili come esigenze umanitarie.

3. Per il resto il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate e/o della giurisprudenza di cui si sollecita l’applicazione, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate o di precedenti giurisprudenziali, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

4. Infine, non rientra nell’ambito del thema decidendum la dedotta paternità, che non appare nemmeno essere stata accertata nella fase di merito.

Invero la comprovata qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, ove convivente con questi, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 nell’interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest’ultimo (Cass. n. 6587 del 09/03/2020).

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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