Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9443/2009 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI GIOIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIGATTI Carlo Vittorio, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., M.V., elettivamente domiciliate

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avv. GANDINI Giovanni, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1743/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14.5.08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 16 giugno 2008 respingeva l’appello proposto da S.I. avverso M. V. e S.L., per impugnare la sentenza del tribunale di Varese, che aveva ritenuto indivisibile l’immobile oggetto di divisione tra le parti, assegnandolo alle convenute.

S.I. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 aprile 2009, affidandosi a unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Il primo motivo lamenta “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso della comoda divisibilità dell’immobile oggetto di causa”. La censura ripropone gli argomenti che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere l’immobile comodamente divisibile e lamenta che la Corte abbia preso in esame “solo alcuni elementi”.

Il motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo perchè è insoddisfacente la indicazione del fatto controverso. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (così l’art. 366 bis c.p.c.). Tale indicazione deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. Nel caso di specie va premesso che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata (Cass. 1317/04; 13954/07). Questa osservazione evidenzia ancor più nitidamente sia la mancanza del momento di sintesi relativa all’insufficienza di motivazione, poichè non è esposta alcuna ragione del rilievo di tale insufficienza, sia la carente indicazione del fatto controverso relativo all’omissione o contraddittorietà della motivazione, posto che il difetto di sintesi impedisce di comprendere l’intima contraddizione della denuncia e la compatibilità di argomentazioni contraddittorie con argomentazioni omesse.

In secondo luogo va rilevato che, ove questo profilo di inammissibilità fosse superabile, il ricorso rimarrebbe inammissibile, perchè esso si risolve nella richiesta di rivisitazione delle valutazioni già svolte dal giudice di merito con motivazione completa, logica e incensurabile in questa sede. A tal fine giova ricordare che sin da SU 13045/97, seguita da centinaia di altre sentenze massimate in tal senso, si è stabilito che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati, dalle parti o rilevabili, di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Orbene, nella motivazione della Corte territoriale non è ravvisabile alcun contrasto logico , nè è stato omesso alcun punto decisivo.

Non decisiva è la valutazione svolta dal ricorrente con riguardo alla circostanza che in passato l’immobile, conformato con assetto alto e stretto (tre piani e 10 vani), fosse abitato da due nuclei familiari, uno costituito dai genitori del ricorrente e l’altro dalla nonna. Le interferenze per servitù e soggezione reciproca, che hanno concorso a far ritenere l’immobile non comodamente divisibile, hanno peso ben diverso in relazione a quasi coabitazione tra strettissimi congiunti e vicinato tra estranei. La sentenza impugnata sfugge pertanto alle critiche, restando estranea al concetto di comoda divisibilità la materiale possibilità di frazionamento, ove compromessa da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, con congrua motivazione ritenuti tali dal giudice di merito.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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