Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/08/2017),  n. 20091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11610-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 43, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNONE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore in carica

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio

dell’avvocato MARIA VIRGINIA PERAZZOLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIA BERGONZINI in virtù di mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3939/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, emessa il 16/12/2014 e depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Francesco Arnone, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Claudia Bergonzini, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con sentenza n. 3939 del 26.2.2015, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 16984/09 proposto da A.G. nei confronti del Condominio sito in (OMISSIS), per impugnare la sentenza n. 792/08 della Corte di appello di Bologna, depositata il 20.5.2008.

La Seconda Sezione ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte ha precisato che, “pur essendo dedicato alla esposizione dei fatti un paragrafo intitolato “Svolgimento del processo ex art. 366 c.p.c., n. 3″, in esso vengono riportate le sole conclusioni rassegnate dall’appellante”.

2) Con ricorso per revocazione, notificato per mezzo del servizio postale il 28.4.2015, la sig.ra A. impugna la sentenza n. 3939/2015 per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Sostiene che l’errore materiale compiuto dalla Corte consisterebbe nel non aver visto e letto che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, era esposto con molta chiarezza alla pagina 3 del ricorso originario nel paragrafo intitolato “fatti del processo”. Aggiunge che la sommaria descrizione si prolungava fino all’inizio della pagina 4.

Il Condominio ha resistito con controricorso, pervenuto al relatore dopo un primo esame del fascicolo e la fissazione di una prima adunanza. Rinvenuto tale atto, la causa è stata tolta dal ruolo per il riesame.

Fissata la trattazione, in vista dell’adunanza camerale parte resistente ha depositato memoria.

La relazione preliminare ha osservato che il ricorso appare riconducibile al paradigma di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Ha ricordato che:

“E’ orientamento costante di questa Corte che: “La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone che la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare” (SU Cass. 13863/2015), e che, ove invece esattamente percepito, “avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale” (Cass. 10466/2011).

Nel caso in esame, emerge dal fascicolo di parte, riprodotto con le spillature originali del ricorso, il quale reca sul frontespizio della prima pagina il timbro dell’Ufficio depositi della Corte di Cassazione in data 22 luglio 2009, che il ricorso introduttivo originario proposto dalla ricorrente A. conteneva la pagina 3. In essa era svolto il paragrafo intitolato “I fatti del Processo”, contenente, secondo la ricorrente, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” prescritti ex lege.

La pagina tre risulta anche presente nella copia notificata a parte resistente, da essa prodotta nel fascicolo dell’avv. Bergonzini, che è ancora presente nel fascicolo n. 16984/09 disponibile in cancelleria.

La pagina tre era invece mancante in alcune copie semplici, tra cui in quella trasmessa dalla cancelleria al relatore per il ricorso per revocazione, sì da rendere monca l’esposizione dei fatti.

E’ questa una plausibile spiegazione della convinzione ingeneratasi nel collegio”.

2.1) La relazione preliminare prosegue ipotizzando che il Collegio che ha reso la sentenza 3939/15 potrebbe essere incorso in un’ “errata percezione del fatto”, perchè ha creduto mancante una pagina contenente parte di un paragrafo rilevante del ricorso, pagina che invece era presente negli originali facenti fede.

E aggiunge: “Un errore simile avrebbe i caratteri “dell’evidenza e della obiettività”, oltre che della “decisività” (ex multis Cass. 2425/2006).

Trattasi inoltre di errore attinente ad un atto “interno” al giudizio di legittimità, percepibile con estrema immediatezza e semplicità.

Parte resistente sostiene che la Corte abbia visto e valutato la pag. 3, ma le parti della motivazione della sentenza 3939/15, che sono riportate anche in controricorso, sono così trancianti e radicali nell’escludere la presenza di elementi che sono invece presenti nell’originale del ricorso alla pag. 3, da far ritenere che vi sia stata un’omessa lettura dell’originale del ricorso e che la sentenza si sia basata, per errore materiale del Collegio, sulla lettura delle

copie semplici dell’atto introduttivo, che erano prive della pagina decisiva”.

Il Collegio condivide e fa proprie queste considerazioni.

3) Invano parte resistente sostiene che il rilievo del relatore costituirebbe mera illazione, a fronte di una valutazione resa dalla sentenza 3939 sulla mancanza nel ricorso dell’esposizione dei fatti di causa.

E’ invece verosimile l’errore di fatto denunciato, consistito nel non aver percepito l’esistenza della pagina tre del ricorso originale, assente nelle copie depositate per l’ufficio. Pagina che conteneva una descrizione dei fatti di causa incompatibile con le affermazioni della sentenza 3939.

La sentenza addebita infatti al ricorso di aver omesso “qualsiasi indicazione riguardo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di proposizione della domanda, all’autorità giudiziaria adita” e ancora in ordine allo “svolgimento del processo nelle sue varie articolazioni”.

Per contro a pag. 3 del ricorso originale si legge che A. aveva impugnato la delibera che riguardava interventi di straordinaria manutenzione (contenuto dell’atto); che l’atto di citazione era stato notificato il 17 maggio 2002 (data di proposizione della domanda); che l’impugnazione era stata proposta “davanti al Tribunale di Bologna” (autorità giudiziaria adita); che la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 agosto 2005 (svolgimento del processo).

Va aggiunto che tanto pagina 2 che pag. 3 del ricorso originale si concludevano con un punto fermo a chiusura del periodo, sicchè è ancor più spiegabile la svista della sentenza 3939 nell’aver inteso, saltando da pag. 2 a pag. 4, che il ricorso proseguisse senza contenere le preziose indicazioni di pagina 3.

4) Il Collegio condivide anche le ultime osservazioni della relazione, ove si dice che il ricorso per revocazione non è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3. “In esso infatti è riportata ogni utile circostanza, tra cui integralmente la parte del ricorso n. 16984/09 dedicata alla ricostruzione dei fatti di causa, idonea a dar conto delle vicende che giustificano la istanza di revocazione della sentenza qui impugnata. Non altro è necessario, atteso che ” La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391 – bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti dello stesso codice, deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione.”(Cass. 24170/04).

5) Pertanto il ricorso per revocazione appare ammissibile e con la presente ordinanza interlocutoria va rimesso alla pubblica udienza per l’esame di competenza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

PQM

 

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta 2^ sezione civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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