Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20091 del 02/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20091 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 24012-2008 proposto da:
X. MARIA DONATA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 02/09/2013

di BARI, depositata il 04/03/2008 r.g.n. 442/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il

s

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 febbraio
2008, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la
pagamento dei ratei dell’indennità di accompagnamento,
riconosciuta con decorrenza 1.7.94 in virtù di un precedente
titolo giudiziale.
I giudici di merito ritenevano che le spettanze fossero
state correttamente calcolate dall’INPS in sede di
liquidazione degli arretrati e che non vi fosse alcun residuo
credito della ricorrente / una volta operato il conguaglio tra
quanto dovuto per il titolo anzidetto e quanto già erogato
dall’Istituto a titolo di assegno di assistenza nello stesso
periodo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione X. Maria
Donata, che svolge due motivi di impugnazione.
L’INPS è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,
nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza
considerato un pagamento che l’INPS non aveva mai eccepito,
né provato di avere effettuato, e per avere operato la
compensazione tra un credito certo relativo ai ratei
arretrati dell’indennità di accompagnamento ed un presunto
indebito per ratei dell’assegno di invalidità civile.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

R.G. n. 2401/2008
Udienza 20 giugno 2013
X. Maria Donata c/1NPS

-1-

domanda proposta da X. Maria Donata avente ad oggetto il

La ricorrente si duole che il giudice di appello abbia
considerato come provata la circostanza del pagamento dei
ratei dell’assegno di assistenza invece mai dedotta dalla
parte convenuta. Tuttavia, non risulta che siffatta censura
grado, che ebbe a respingere la domanda sulla base delle
risultanze della c.t.u. contabile disposta al fine di
verificare l’esistenza del credito vantato dalla ricorrente.
Tale consulenza concluse nel senso che nulla era dovuto
proprio considerando come dati acquisiti al processo la
liquidazione degli arretrati e l’ammissibilità della
compensazione del credito con l’indebito per i ratei
dell’assegno di assistenza corrisposti nello stesso periodo.
Dalla sentenza di appello risulta che l’ambito del devolutum
era circoscritto alla sola questione della illegittimità del
conguaglio operato dal giudice di prime cure in applicazione
della compensazione impropria.
Poiché l’attuale ricorrente non denuncia alcun vizio di
omessa pronuncia (art. 112 cod. proc.

civ.)

su specifici

motivi di appello in ipotesi non esaminati dalla Corte
barese, la questione del travalicamento dei limiti della
cognizione e della violazione del principio dell’acquisizione
(per considerazione del fatto estintivo non allegato in primo
grado) deve ritenersi nuova e come tale inammissibile in
questa sede.
Per il resto, il motivo è infondato, avendo il giudice di
appello fatto corretta applicazione dei principi elaborati da
questa Corte in tema di compensazione c.d. impropria. In tema
di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte

R.G. n. 2401/2008
Udienza 20 giugno 2013
X. Maria Donata c/1NPS

-2-

fosse stata mossa dall’appellante alla sentenza di primo

relazioni di debito – credito traggono origine da un unico
rapporto si è in presenza di una compensazione c.d. impropria
e le parti possono sollecitare in corso di causa
l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive
o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che
operino i limiti alla compensabilità, postulando questi
ultimi l’autonomia dei rapporti (tra le più recenti, Cass. 10
novembre 2011, n. 23539; 29 agosto 2012, n. 14688).
Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui
alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, postula
l’esistenza di uno stato di totale e permanente inabilità
lavorativa del soggetto che ne usufruisce e dunque di una
condizione che può costituire titolo, ove concorrano anche le
condizioni reddituali e di età previste dalla legge 30 marzo
1971, n. 118, art. 12, per il cumulo con la pensione di
inabilità civile, ma non con l’assegno mensile di assistenza
di cui all’art. 13 della stessa legge, provvidenza che
richiede altri requisiti costitutivi, tra cui uno stato di
invalidità parziale pari al 74 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore (12 marzo 1992) della nuova tabella
delle invalidità, approvata con decreto del Ministro della
sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi dell’art. 2 del
d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per
violazione e falsa applicazione della legge 30 marzo 1971, n.
118, artt. 12 e 13, art. 2909 cod. civ. e 429 cod. proc.
civ., nonché vizio di motivazione, per essere la Corte di
appello entrata nel merito della questione relativa alla

R.G. n. 2401/2008
Udienza 20 giugno 2013
X. Maria Donata c/INPS

-3-

partite, senza che sia necessaria l’eccezione di una di esse

incompatibilità dell’assegno di invalidità civile con
l’indennità di accompagnamento, nonostante il giudicato
interno contenuto nella sentenza di primo grado, che aveva

Il motivo è palesemente infondato.
La preclusione da giudicato interno è prospettata da parte
ricorrente con riferimento ad una presunta declaratoria di
inammissibilità che il giudice di primo grado avrebbe emesso
sulla questione della detrazione operata in sede di decreto
prefettizio del 12.9.95 di liquidazione dell’indennità di
accompagnamento ed avente ad oggetto le somme percepite dalla
ricorrente nel periodo luglio 1994-dicembre 1995 a titolo di
assegno di invalidità civile.
L’assunto dell’esistenza di un giudicato interno è
contraddetto dalla posizione processuale assunta in appello
dall’odierna ricorrente, che ebbe a censurare la pronuncia di
primo grado – come risulta dalla sentenza ora impugnata dolendosi dell’operato conguaglio, del quale assumeva
l’erroneità, così invocando una riforma della statuizione
emessa dal primo giudice. L’appello presupponeva quindi che
il giudice di primo grado avesse pronunciato nel merito sebbene errando – sulla legittimità della detrazione; il che
è l’opposto di dire che il giudice di primo grado aveva
dichiarato inammissibile la questione, così pretermessa, come
invece ora assume la ricorrente per cassazione.
La tesi addotta con il secondo motivo di ricorso inverte,
dunque, l’ordine logico delle difese svolte nei precedenti
gradi di giudizio, restando così inammissibile.

R.G. n. 2401/2008
Udienza 20 giugno 2013
X. Maria Donata e/INPS

-4-

dichiarato l’inammissibilità di detta questione.

Essa è comunque infondata quanto al presunto giudicato
interno formatosi sul punto. L’enunciata inammissibilità di
cui alla sentenza di primo grado (la cui motivazione è
riportata nel ricorso per cassazione) alludeva all’assenza
aventi ad oggetto il decreto prefettizio del 12.9.94 che, in
esecuzione del titolo giudiziale sull’an

debeatur,

aveva

attribuito alla ricorrente l’indennità di accompagnamento in
sostituzione dell’assegno mensile in godimento. L’assenza di
contestazioni specifiche nell’originario ricorso circa la
legittimità della compensazione operata in sede
amministrativa esonerava il giudice di primo grado
dall’esaminare la questione di diritto, restando da accertare
solo l’esattezza del calcolo differenziale. L’inammissibilità
enunciata dal primo giudice afferiva dunque all’assenza di
contestazioni specifiche vertenti sulla legittimità del
conguaglio, situazione processuale che precludeva il riesame
di una questione non investita da censure in sede di ricorso
ex art. 414 cod. proc. civ..
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di
legittimità, essendo l’INPS rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

di specifiche censure nell’atto introduttivo del giudizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA