Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. II, 30/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CESARONI Massimo,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Michele Tamponi in

Roma, via Attilio Friggeri, n. 106;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. PACCIARINI Silvia,

elettivamente domiciliato in Roma, via L. Grazioli Lante, n. 16

(studio Avv. Bonaiuti);

– controricorrente –

e contro

D.G. ved. C. e C.E.;

– intimate –

e con l’intervento di:

CA.Al., in qualità di successore a titolo

universale di C.A., deceduto nel corso del giudizio

di cassazione, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale,

dagli Avv. Silvia Pacciarini e Domenico Bonaiuti, elettivamente

domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via L. Grazioli

Lante, n. 16 (studio Avv. Bonaiuti);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 291 del 30

giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Silvia Pacciarini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 5 gennaio 1988, C.G. (al quale subentrarono in corso di causa, dopo la sua morte, C. E. e C.D.G.) e C.A. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il loro fratello C.F., chiedendo la divisione di tutti i beni loro pervenuti quali eredi, per la rispettiva quota di un terzo, dei comuni genitori C.M. e M.E..

Il convenuto, costituendosi in giudizio, dichiarò di aderire alla domanda degli attori, producendo peraltro copia di una donazione fatta in data 19 dicembre 1964 da C.M. ai tre figli.

Con sentenza, autoqualificata non definitiva, n. 856 dell’8 agosto 2000, il Tribunale di Perugia dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti individuandone i beni; accertò che certi beni ereditari erano esclusi dalla divisione per essere stati attribuiti ad C.A. in virtù di stralcio divisionale; respinse la domanda di collazione delle donazioni, dando atto che questa era stata fatta oggetto di reciproca rinuncia delle parti; compensò integralmente le spese di lite.

Con sentenza, anch’essa qualificata non definitiva, n. 1356 del 14 novembre 2005, il Tribunale di Perugia previde due distinte divisioni secondo che si avesse riguardo o meno ai beni per i quali era intervenuto lo stralcio divisionale in favore di C. A.: la seconda con la formazione di tre lotti da sorteggiare tra tutti e tre i fratelli o loro eredi e la prima con la formazione di due soli lotti da sorteggiare fra C.F. e gli eredi di C.G.. Le spese di lite vennero integralmente compensate, mentre quelle della divisione (comprese quelle della c.t.u.) vennero poste a carico della massa pro quota, rimettendosene la liquidazione al definitivo, salve quelle già liquidate.

Con separata ordinanza le parti vennero rimesse davanti al giudice istruttore per il sorteggio. In data 19 maggio 2006 il giudice istruttore procedette all’assegnazione mediante sorteggio alle parti dei lotti di cui alla sentenza n. 1356 del 2005.

La Corte di Perugia, con sentenza n. 291 del 30 giugno 2009, ha rigettato l’appello proposto da C.F. avverso le sentenze n. 856 del 2000 e n. 1356 del 2005 del Tribunale di Perugia.

Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

– non sussiste il vizio di extrapetizione, perchè C. A. non ha proposto una domanda aggiuntiva rispetto a quella di divisione, ma ha legittimamente modificato questa domanda in senso riduttivo, nel senso cioè di escludere dall’oggetto della divisione alcuni beni, quelli oggetto dello stralcio in suo favore, che in citazione erano stati indicati come oggetto della domanda divisione;

è valido lo stralcio di quota in favore di C.A. in forza della scrittura privata senza data intervenuta tra i tre fratelli C.; va confermata l’ordinanza con cui, in corso di causa, non è stata autorizzata la proposizione, da parte di C.F., di querela di falso contro detta scrittura, sul rilievo che la situazione dedotta dall’appellante (predisposizione e sottoscrizione della scrittura da parte di C.G. e apposizione su di essa, da parte di C.F., in occasione di una visita al fratello G. morente in (OMISSIS), della sottoscrizione propria e di quella di A. solo per fare cosa gradita al fratello) andrebbe equiparata a quella della mancata sottoscrizione della scrittura da parte di C.A., con la conseguenza che all’ipotetica mancanza di sottoscrizione supplirebbe il fatto che C.A. ha comunque prodotto in giudizio come propria quella scrittura prima che C. F. avesse revocato il consenso alla stessa;

la domanda di C.F. – di accertamento del conguaglio dovuto ai fratelli da C.A. per l’ottenuto stralcio della quota e di condanna dello stesso al pagamento di detto conguaglio – è inammissibile perchè nuova, non essendo mai stata proposta in primo grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 novembre 2009, sulla base di tre motivi .

C.A. ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Deceduto nella pendenza del giudizio di cassazione C. A., ha svolto atto di intervento Ca.Al. in qualità di successore a titolo universale.

La causa è stata avviata, in un primo tempo, in camera di consiglio sulla base di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.; indi, con ordinanza interlocutoria n. 869 del 14 gennaio 2001, ne è stata disposta la trattazione in udienza pubblica, per la mancanza dei requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 1325 cod. civ., n. 1, e art. 1326 cod. civ., anche in riferimento all’art. 2702 cod. civ., nonchè degli artt. 221, 222 e 365 cod. proc. civ.;

insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il secondo mezzo è rubricato “nullità della sentenza per omissione di pronuncia su di un capo di gravame (art. 360 cod. proc. civ., n. 4)”.

Con il terzo motivo si censura “nullità della sentenza n. 1356 per omissione di pronuncia su altro capo del gravame (art. 360 cod. proc. civ., n. 4).

2. – Tutti i motivi sono inammissibili, non rispondendo le censure formulate alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535).

In particolare, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione no-mofilattica della Corte di legittimità (Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2008, n. 20409).

Il quesito di diritto, quindi, deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass., Sez. 3^, 17 luglio 2008, n. 19769).

Nella specie nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.

Nè può essere seguita la tesi del ricorrente, illustrata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., secondo cui quanto meno per il secondo ed il terzo motivo il quesito di diritto non sarebbe stato necessario, essendo stata dedotta una violazione di legge processuale per omessa pronuncia. Questa Corte ha infatti precisato che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte del giudice del merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., che non può essere generica, nè può omettere di precisare su quale questione il giudice abbia omesso di pronunciare (Cass., Sez. 3^, 23 febbraio 2009, n. 4329; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2011, n. 4146).

Va inoltre osservato che il primo motivo del ricorso, oltre alla deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme di legge, sostanziali e processuali, contiene anche la prospettazione del vizio di motivazione.

Sotto quest’ultimo profilo la doglianza articolata dal ricorrente manca del quesito di sintesi, prescritto, anch’esso, dall’art. 366- bis cod. proc. civ..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14661).

Non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680).

Nella specie il motivo di ricorso, formulato ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è totalmente privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo.

Nè rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore.

Invero, siila stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

3. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute da C.S., in qualità di successore a titolo universale del controricorrente C.A., intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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