Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20090 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 30/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 7067-2016 proposto da:
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del
legale

rappresentante

pro

tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2018
1576

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA GRASSO giusta delega in

atti;
– ricorrente contro
BEORCHIA EMANUELE, elettivamente domiciliato

studio dell’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MINOZZI giusta delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata

il

14/01/2016 R.G.N. 276/2015;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che
ha concluso per l’estinzione del ricorso.

in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo

R.G. 7067/2016

d

FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste,
decidendo sul reclamo proposto dalla De Vizia Transfer S.p.A. nei
confronti di Emanuele Beorchia, confermava la decisione del Tribunale
di Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n.

della medesima legge, che, ritenuto sussistente tra le parti un
ordinario rapporto a tempo indeterminato, per effetto della nullità del
contratto di apprendistato, oltre che per la tardività del recesso
datoriale e qualificato quest’ultimo come licenziamento privo di giusta
causa o di giustificato motivo, aveva condannato la società, ex art. 18,
co. 4 e 7, della I. n. 300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/20120,
alla reintegra del lavoratore ed al pagamento in suo favore delle
retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a
quello della reintegra.
1.2. Emanuele Beorchia aveva lavorato dapprima come autista
presso la sede operativa della De Vizia Tranfer S.p.A. di Gemona in
forza di un contratto di lavoro somministrato stipulato con la GI Group
S.p.A. in data 13/5/2011, con scadenza fissata al 30/6/2011 e poi era
stato assunto direttamente dalla De Vizia in data 1/7/2011 con un
contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni,
durante il quale il medesimo si era limitato a svolgere le stesse
mansioni di cui al precedente lavoro somministrato e cioè quelle di
raccoglitore in pedana/autista, peraltro non richiedenti specifica
istruzione.
1.3. Secondo la Corte territoriale non era stato rispettato l’onere di
approntare, in forma scritta e contestuale al contratto, il piano
formativo, legislativamente previsto allo scopo di prevenire gli abusi
del contratto di apprendistato (irrilevante essendo l’avvenuta
predisposizione dello stesso, peraltro in modo incompleto ed anche con

3

92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 48

R.G. 7067/2016

indicazioni incoerenti rispetto alle mansioni da svolgersi, in data
successiva all’inizio del contratto).
Inoltre il Beorchia non aveva ricevuto alcuna formazione sul lavoro,
non avendone d’altronde bisogno avendo di fatto svolto le stesse
mansioni di autista (semplici e ripetitive) di cui al periodo

operato come lavoratore somministrato; né poteva convenirsi con la
tesi dell’azienda secondo cui tale formazione, nell’ottica della
legislazione all’epoca vigente, sarebbe coincisa con la pratica in sé
rilevando che, a termini dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, la
formazione da svolgersi ‘sul’ lavoro costituiva un elemento
caratterizzante il contratto di apprendistato.
Rilevava la Corte d’appello, sotto altro profilo, che, dovendo
applicarsi nella specie la riduzione del periodo di apprendistato prevista
dall’art. 14, co. 7 del c.c.n.I., comunque il recesso della società fosse
intervenuto tardivamente, e cioè quando era già avvenuta la
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e considerava che
lo stesso si fosse sostanziato in un licenziamento privo di
giustificazione.
riteneva applicabile la tutela

Quanto alle conseguenze,

reintegratoria attenuata con il limite delle 12 mensilità.
2. Avverso tale sentenza la De Vizia Transfer S.p.A. propone
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
3. Emanuele Beorchia resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al
ricorso, accettata dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod.
proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista
l’accettazione manifestata da parte controricorrente.

4

immediatamente precedente l’inizio dell’apprendistato nel quale aveva

R.G. 7067/2016

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di
inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,
co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co.
17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente
non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di

tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.
19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’Il aprile 2018

norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto

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