Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5563/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 521/2017 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

H.A., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, dopo avere provveduto ad eseguire dei lavori di carpenteria, era insorta una discussione con il figlio del committente per il pagamento e questi, nel corso di una colluttazione, era caduto dal terzo piano ed era deceduto; egli, temendo il processo anche per le possibili influenze della famiglia del giovane, aveva preferito lasciare il Paese.

I fatti narrati sono stati ricondotti dalla Corte territoriale ad un contenzioso privato con risvolti di tipo giudiziario, ma sempre di natura privata, rimarcando che il timore delle possibili influenze esterne sul processo non era stato accompagnato da alcun riscontro in termini di prassi tipiche del Paese di origine.

La Corte territoriale ha, quindi, respinto ogni domanda.

Avverso detta sentenza, pubblicata il 6/7/2017, il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

Primo motivo: mancata concessione della protezione sussidiaria a cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine, in merito alle quali non è stata svolta alcuna indagine, nè sono state acquisite informazioni; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Terzo motivo: erroneo diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, giacchè il permesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, non può essere rifiutato qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nè può essere espulso, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 lo straniero che rischia di essere perseguitato o possa correre gravi rischi nel Paese d’origine; si denuncia anche il difetto di motivazione in merito alla mancata concessione della protezione umanitaria.

2. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

Giova ricordare che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (Cass. n. 13897 del 22/05/2019) e che il potere- dovere di cooperazione istruttoria, in deroga all’ordinario principio dispositivo della prova, va attuato “… mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea.” (Cass. n. 11096 del 19/04/2019; cfr. anche Cass. n. 29056 dell’11/11/2019).

A ciò va aggiunto che “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. n. 27112 del 25/10/2018), ciò perchè “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura dalla parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere confermato mediante il rinvio per relationem, il giudizio in merito al racconto delle ragioni di fuga emesso dal primo giudice, ha omesso radicalmente di esaminare e ricostruire la situazione socio/politica del Paese di origine del ricorrente – che avrebbe potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) di cui ai motivi di doglianza -, e la formale adesione alla motivazione della decisione di primo grado appare di stile, in assenza di qualsivoglia illustrazione delle ragioni della condivisione, tanto da imporre la cassazione della sentenza.

3. Resta assorbito il terzo motivo, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

4. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi prima precisati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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