Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PETRELLI Aldo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Bianca Epifani

in Roma, Viale Parioli, n. 95;

– ricorrente –

contro

PACO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. DE VECCHI Gianalberico,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Roberto

Mastrosanti in Roma, via Zanardelli, n. 20;

– controricorrente –

e contro

P.S. e M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 303 in data 16

marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il II Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata in data 4 maggio 2004, ha rigettato – nel contraddittorio con la s.r.l.

Paco, M.F. e P.S. – l’impugnazione da parte di P.F. della Delib. assunta assemblea condominiale 5 aprile 2002, con la quale era stata approvata la costruzione di un ascensore nell’edificio sito in (OMISSIS).

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 marzo 2009, la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame del P..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14-16 luglio 2009, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, la s.r.l. Paco, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di quanto disposto dall’art. 24 Cost., art. 61 cod. proc. civ., art. 100 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ., art. 115 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., art. 1120 cod. civ., art. 1136 cod. civ., della L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)”.

Il motivo è inammissibile perchè non si conclude, in relazione al vizio di violazione di legge, con la formulazione del quesito di diritto, nè, in relazione al vizio di motivazione, con l’indicazione chiara e sintetica del fatto controverso, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897). Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che, pertanto, il motivo che denuncia vizi di violazione e falsa applicazione di legge è inammissibile, perchè non si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che non pertinente è il richiamo, operato nella memoria illustrativa, alla ordinanza di questa Corte 5 ottobre 2009, n. 21291, che riguarda un caso nel quale il quesito risultava “con sufficiente chiarezza nell’ultima parte di pag. 17 e nelle prime tre righe di pag. 18, ove si legge un riferimento concreto al fatto che l’unica indagine commissionata al Giudice di rinvio era quella concernente l’annullabilità parziale del contratto rimanendo assolutamente estraneo il tema del rilascio delle singole unità” ed ove “si legge poi che quindi la pronuncia resa avrebbe violato i principi che reggono il giudizio di rinvio, enunciati adeguatamente”;

che, pertanto, detto precedente non può essere richiamato per fondare la tesi secondo cui il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., sarebbe desumibile per via interpretativa dal contenuto della proposta censura;

che la deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Casa., Sez. Ili, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass,, Sez. I, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che, in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente s.r.l. Paco, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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