Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 14/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/07/2021), n.20090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16097-2020 proposto da:
A.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ANTONIO FIORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 773/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 07/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata dell’8 4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che A.B., cittadina nigeriana, ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 7.5.2020 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;
che il primo motivo, che lamenta in modo non chiaro la mancata fissazione dell’udienza, è inammissibile: che l’udienza si sia tenuta si evince dallo stesso decreto impugnato, dal quale risulta che il tribunale ha deciso “a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 ottobre 2019”; inoltre, il motivo non coglie né censura la ratio decidendi con la quale il tribunale ha riferito di avere letto le dichiarazioni rese dal richiedente davanti alla Commissione territoriale e di ritenere “superfluo l’interrogatorio in sede giudiziale”;
che inammissibili sono anche gli altri due motivi che contestano gli incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, in ordine alla non credibilità del racconto e all’insussistenza sia di fattori di particolare insicurezza nel paese di origine sia di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione sussidiaria e umanitaria, nel tentativo di sollecitare questa Corte a compiere un nuovo giudizio di fatto;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021