Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22360-2016 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA, n. 27, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UGO VERRILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2795/50/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2795/50/2016, depositata in data 23/03/2016, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente (esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) in relazione agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007- è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, facendo quest’ultimo, medico di medicina generale, parte di associazione professionale, denominata “Medicina di gruppo Cellole”, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 6330/2015, doveva ritenersi sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP “in riferimento agli studi medici associati convenzionati con il servizio sanitario nazionale”, conseguendo per il professionista, che utilizzi, (in difetto di prova contraria) “arredi ed attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, sala d’attesa, servizi igienici; illuminazione, aerazione”, quanto meno, un risparmio d’imposta.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e false applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo la C.T.R., erroneamente, ritenuto che la sole adesione del professionista alla c.d. “medicina di gruppo”, traducendosi in un vantaggio per il medesimo, implicava la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP. Con i successivi motivi, il ricorrente denuncia vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di omesso esame dei motivi di appello sollevati in ordine alla “mancanza assoluta di motivazione” della pronuncia di primo grado” sull’ “illegittimo comportamento dell’Amministrazione finanziaria”, la quale, dopo essersi costituita, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, aveva poi, nel corso del giudizio di primo grado, revocato la suddetta richiesta, assumendo di essere venuta a conoscenza dell’appartenenza del medico all’associazione professionale, nonchè: di omesso esame della rilevanza dell’appartenenza alla medicina di gruppo e dei beni strumentali utilizzati e dei documenti prodotti.

2. La seconda censura, di rilievo preliminare, è inammissibile, non vertendo su omesso esame di un fatto storico decisivo; oggetto di discussione tra le parti, ma su questione di diritto e su omessa pronuncia su motivo di appello.

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della terza.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito. da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP, in ordine ai fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con i Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività d medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del dette accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fin dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale; non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dei presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La sentenza della C.T.R. impugnata non è dunque conforme a tale principio di diritto, essendosi limitata ad affermare che l’esercizio in forma associata, da parte di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, integra l’autonoma organizzazione ai fini IRAP (senza compiere alcuna valutazione dell’utilizzo di personale dipendente, se solo del tipo addetto a mansioni di “segreteria”).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso (respinto il secondo ed assorbito il terzo), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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