Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2009 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 29/01/2020), n.2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6824-2014 proposto da:

G.G., G.L., L.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO MATTIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO MILANO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’

e GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., (già EQUITALIA POLIS S.P.S., ed S.R.T.

S.P.A.);

– intimata –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 301/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/12/2013 r.g.n. 68/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.12.2013, la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, l’appello proposto da L.G. e G.G. e L. avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta nei confronti della cartella esattoriale con cui era stato loro ingiunto di pagare somme per contributi e premi all’INPS e all’INAIL già dovute dal loro dante causa, G.G.; che avverso tale pronuncia L.G. e G.G. e L. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso, mentre l’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 291,330 e 331 c.p.c., e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6, per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica a S.C.C.I. s.p.a. nonostante che l’atto di appello fosse stato regolarmente notificato presso la sede della società, a seguito del decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3 e art. 331 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente la nullità della notificazione eseguita presso la sede legale della società, invece che presso il difensore domiciliatario;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 170 c.p.c., comma 2, artt. 330 e 331 c.p.c., art. 350 c.p.c., comma 2, artt. 359 e 442 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6, per avere la Corte di merito ritenuto l’irregolarità della notifica a S.C.C.I. s.p.a., nonostante che l’atto di appello fosse stato notificato al difensore dell’INPS, da cui la società stessa era difesa in prime cure;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 102,330 e 331 c.p.c., art. 350 c.p.c., comma 2, artt. 359 e 442 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6, e della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità dell’appello per mancata notifica ad uno dei litisconsorti nonostante che non vi fosse prova in atti del presupposto del litisconsorzio necessario, vale a dire della cessione dei crediti di INPS a S.C.C.I. s.p.a. e dell’avvenuta instaurazione del giudizio da parte del debitore in epoca successiva alla trasmissione dei ruoli al cessionario;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti eccepiscono l’intervenuta prescrizione del credito fatto valere mercè l’iscrizione a ruolo;

che i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del modo con cui sono state articolate le censure, e sono inammissibili, facendo riferimento ad atti processuali (relata di notifica dell’appello presso la sede prov.le INPS di (OMISSIS), relata di notifica dell’appello presso la sede legale di S.C.C.I. s.p.a., pubblicazione della sentenza di primo grado) che non sono stati trascritti, nemmeno nelle parti necessarie per dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbero, in spregio al consolidato principio secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4-6, riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);

che del pari inammissibile è il quarto motivo, dal momento che la questione della sussistenza dei presupposti di fatto del litisconsorzio necessario tra INPS e S.C.C.I. s.p.a. è questione di cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto, era onere di parte ricorrente indicare come e quando essa fosse stata sollevata nel giudizio di merito, non potendo diversamente essere per la prima volta proposta in questa sede di legittimità (così da ult. Cass. n. 20694 del 2018);

che affatto inammissibile, infine, è il quinto motivo, affrontando una questione di merito del tutto estranea al decisum della sentenza impugnata;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INAIL, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAIL, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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