Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2009 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2009 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:


4

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Alfea s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Catania alla via
Aldebaran 21 , presso lo studio dell’avv. Vincenzo Taranto, dal quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
190/18/11

depositata il 27/6/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Taranto per la controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Alfea s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita

con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21361/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

contribuente

contro la sentenza della CTP di Catania n. 178/8/2009 che aveva respinto

il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320040003473572 per irpeg e ilor 1997.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la insufficiente motivazione della sentenza circa la mancata notifica
dell’avviso di accertamento.
La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, in quanto la CTR, a fronte delle contestazioni sollevate
dalla società, ha escluso che l’Ufficio avesse provato che l’avviso di ricevimento del
25/5/2002 si riferisse all’avviso di accertamento relativo all’anno 1997.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore della società, delle spese del grado che si liquidano in complessivi C 4.100,00, di
cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Alfea s.r.l.
, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.100,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 5/12/2013
/11P esi’ -nte

Consiglio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA