Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2009 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 28/01/2010), n.2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26477/2004 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI BARI, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALIANI Angela, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO E DI MARIA SS. ADDOLORATA

(c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47,

presso l’avvocato IZZO GUGLIELMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANI Francesco Ugo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 438/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. IZZO, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bari,con sentenza del 18 maggio 2004, ha liquidato il conguaglio spettante all’Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Costato e di Maria Addolorata per la cessione volontaria stipulata con atto del (OMISSIS), di un terreno di loro proprietà ubicato in (OMISSIS) per la realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare in complessivi Euro 258.187,97. Ha ritenuto che il soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità fosse l’IACP della provincia di Bari,assegnatario delle aree e delegato L. n. 865 del 1971, ex art. 60 alla realizzazione del programma in nome e per conto del comune di Gravina, poichè detto Istituto, pur avendo acquisito la proprietà degli immobili in capo all’amministrazione comunale, in attuazione della delega, aveva operato in piena autonomia ed agito in nome proprio determinando l’indennizzo provvisorio con la maggiorazione del 50%, poi oggetto della cessione conclusa salvo conguaglio ai sensi della L. n. 385 del 1980. Per la cassazione della sentenza, l’IACP ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso l’Istituto delle Suore Missionarie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’IACP, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 60, censura la sentenza impugnata per avergli attribuito la titolarità delle obbligazioni indennitarie senza considerare che nel caso doveva essere applicata proprio quest’ultima norma, in base alla quale anche nell’ipotesi di delega all’IACP alla acquisizione diretta delle aree, poichè quest’ultima avviene comunque in nome e per conto del comune, detta amministrazione diviene il solo soggetto espropriante, comunque tenuto a corrispondere entrambi gli indennizzi; e che dunque anche la Delib.

n. 202 del 1977 del comune di Gravina prodotta dalla controparte non poteva essere interpretata in termini difformi da quelli stabiliti dalla legge che distingue il rapporto esterno espropriante- espropriato nel caso riguardante l’amministrazione comunale,con quello interno intercorrente tra quest’ultimo ente ed i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi costruttivi.

Il motivo è fondato.

Fin dalle pronunce immediatamente successive alla L. n. 865 del 1971, questa Corte ha enunciato il principio che l’individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento dell’indennità, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell’indennità medesima, promosso dall’espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione,o al contratto di cessione, in base alla persona in cui favore esso risulta adottato ovvero stipulato.

Pertanto,parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di espropriazione, o è concluso il contratto di cessione, anche nell’ipotesi di concorso di più1 enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, aversi riguardo al soggetto che nell’atto ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione e simili) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 6959/ 1997; 6029/ 1991; 176/1988).

Ma nessuna di queste ultime ipotesi ricorre nel caso concreto, in cui il comune di Gravina di Puglia, come accertato dalla sentenza impugnata, si è limitato a delegare con Delib. consiliare n. 202 del 1977, l’IACP della Provincia di Bari al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali per l’espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione del preventivato programma di edilizia residenziale pubblica: “con esplicito riferimento alla L. n. 865 del 1971, art. 60”; il quale dopo aver previsto un duplice possibile procedimento per l’acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e disposto che le stesse devono far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni (art. 35), nel disciplinare il secondo, in cui gli Istituti incaricati,come gli I.A.C.P., della costruzione dei relativi alloggi, provvedono direttamente alla loro acquisizione, stabilisce che essa deve avvenire “in nome e per conto dei Comuni, d’intesa con questi ultimi” (pag. 5-6 sent.).

In tal caso, l’attività di detti soggetti, agenti come delegati dal comune a rilevanza esterna, si esaurisce nel compimento, in nome e per conto dell’ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio ovvero a stipulare il contratto di cessione volontaria (materiale occupazione del fondo, offerta dell’indennità, eventuale anticipazione delle somme ecc.) che risulta perciò riferibile all’ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest’ultimo nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass. 19048/2008; 12153/2007; 539/2004; 9097/2003;

6367/2001).

Il che questa Corte ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite, evidenziando le ragioni che inducono a tale attribuzione unicamente al Comune delegante, con riferimento ora al contenuto della delega che si esaurisce in un mero incarico a compiere in nome e per conto del Comune gli atti necessari al perfezionamento del procedimento ablatorio; ora allo stesso art. 60 che imputa l’attività dell’uno,nei rapporti esterni, all’altro; ora al fatto che soltanto il Comune acquista comunque della L. n. 865 del 1971, ex art. 35, la proprietà dell’area risultando, quindi,il beneficiario sostanziale dell’espropriazione e/o della cessione; ora ed in conseguenza, sulla indicazione nel decreto ablativo o del contratto, del Comune quale ente espropriante (Da ultimo: Cass. 19048/2009; 18612/2008).

E’ proprio il caso dell’espropriazione verificatasi nella specie in base agli accertamenti compiuti e riferiti dalla sentenza impugnata,anche con riferimento alla menzionata delibera comunale del 1977, in relazione alla quale ha posto in specifica evidenza: a) che con il provvedimento era stato delegato l’IACP a procedere “in nome e per conto di questa amministrazione all’espropriazione dell’area descritta al precedente art. 1”; b) che a tal fine l’istituto era stato incaricato di conseguire le necessarie autorizzazioni per l’accesso ai fondi,e di anticipare le relative indennità, ivi comprese quelle relative alla cessione; c) che la delega comprendeva anche l’autorizzazione a concludere il procedimento mediante cessione volontaria e ad acquisire la proprietà delle aree all’amministrazione comunale.

Pertanto è per lo meno illogica e contraddittoria sulla base di questi accertamenti, la conclusione della Corte territoriale che l’Istituto sia stato invece incaricato di agire in nome proprio, come nelle ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva,ovvero di concessione traslativa: cui si riferisce infatti la pronuncia 8486/1998 di questa Corte a sezioni unite, invocata dalla sentenza a conferma del proprio assunto.

Il collegio deve allora ribadire la regola che nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell’indennità è soltanto il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi della L. n. n. 865 del 1971, art. 60, venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree: esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell’atto di cessione, e non venendo meno tale legittimazione per il fatto che il decreto di esproprio o il contratto di cessione abbiano ad oggetto suoli assegnati all’IACP, in quanto la loro proprietà è pur sempre acquisita dal comune espropriante.

Assorbiti, pertanto gli altri motivi del ricorsi,la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti,la Corte deve decidere nel merito,respingendo la domanda di conguaglio dell’Istituto delle Suore rivolta esclusivamente nei riguardi dell’IACP; e disponendo per la liquidazione delle spese processuali in base al principio della soccombenza,come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna l’Istituto delle Suore Missionarie al pagamento delle spese processuali,che liquida in favore dell’IACP in complessivi Euro 10.860,00 per il giudizio di merito, di cui Euro 660,00 per spese vive, Euro 2.600,00 per diritti ed Euro 7.600,00 per onorari, ed in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi per quello di legittimità; oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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