Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20089 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. FEDERICI Pasqualino,
elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di
Cassazione, Piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Bitti n. 35 in data 31
ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” D.M., con atto notificato il 7 luglio 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, depositata in cancelleria il 31 ottobre 2008, con cui il Giudice di pace di Bitti ha rigettato l’opposizione proposta dal medesimo avverso i verbali, elevati da militari dell’Arma dei carabinieri, di contestazione di violazioni del codice della strada (non essersi fermato all’intimazione di alt di una pattuglia; essersi messo alla guida di un’autovettura senza essere in possesso della patente di guida, sospesa per un precedente provvedimento della prefettura di Nuoro come sanzione accessoria alla guida in stato di ebbrezza).
L’intimato Ministero della difesa non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per cassazione).
Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs., ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando dell’art. 23 cit., comma 5) l’appellabilità (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 5 novembre 2009, n. 23545).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010