Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20089 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/07/2021), n.20089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10828-2020 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ENRICA GIANOLA BAZZINI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE CAMPOBASSO;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 388/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 29/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che A.D., cittadino del Ghana, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese perché non era in condizioni di saldare un debito con la banca da cui aveva ricevuto un prestito;

che entrambi i motivi proposti sono inammissibili, mirando a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo contesta genericamente la ratio decidendi con la quale il tribunale ha osservato che quella descritta è una vicenda privata non integrante alcuna tra le ipotesi invocate di protezione internazionale; il secondo riguarda la protezione umanitaria che è stata esclusa per l’argomentata insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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