Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20089 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18188-2016 proposto da:

P.G., P.M., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA VENEZIA, n. 11, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de: Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI, PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390//1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., P.A. e P.M. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio n. 390/01/2016, depositata in data 27/01/2016, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori imposte di Registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione all’anno di imposta 2009 ed ad un atto di compravendita di una metà di un terreno edificabile e di donazione dell’altra metà, a seguito di rettifica del valore dichiarato nell’atto, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti, riducendo dei 30% il valore accertato dall’Ufficio.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere in parte il gravame dei contribuenti, hanno ridotto ulteriormente il valore del terreno in oggetto “del 50%”, “riesaminando la comparazione delle valutazioni offerte dalle parti, posto che quella dell’Ufficio si fonda sulla prova presuntiva semplice derivante dall’applicazione dei dati OMI e quella della parte si fonda su una perizia che in concreto e specificamente esamina le caratteristiche del terreno trasferito” (“vincolo archeologico con fascia di rispetto di 100 ml”, presenza “in più parti di pendenze superiori al 40%”, “obbligo di destinare una della superficie a parcheggio pubblico”).

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, cori rituale:

comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. i ricorrenti lamentano, con unico motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 51 e 52 TUIR, avendo i giudici della C.T.R. nella valutazione probatoria dei dati fattuali (da un lato, quanto ai contribuenti, una delibera della Giunta comunale del 2012, ai fini della tassazione ICI/IMU dell’area ed una perizia giurata di parte e, dall’altro lato, il mero riferimento, da parte dell’Ufficio, agli indici OMI) violato la disciplina dettata sull’onere probatorio in relazione alla qualità della prova presuntiva, operale una scelta conclusiva di tipo meramente equitativo.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile tenuto conto che il valore dell’immobile può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass.18651/2016).

La C.T.R. ha ritenuto di confermare la statuizione operata dai giudici di primo grado, in ordine alla riduzione della stima effettuata inizialmente dall’Ufficio in sede di accertamento, pur ritenendo che la prova contraria offerta dai contribuenti, fosse “più aderente alla realtà concreta dell’immobile”.

Ora, tale statuizione è erronea, essendo stato ritenuto legittimo l’atto impositivo fondato esclusivamente sui valori elaborati dall’U.T.E sulla base delle quotazioni dell’osservatorio sul mercato immobiliare, che avevano costituito oggetto della stima operata dall’Ufficio. Costituendo, infatti, tali dati mere presunzioni semplici, inidonee a sorreggere da sole la pretesa impositiva, non si poneva neppure una questione di onere di prova contraria a carico del contribuente.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Le spese del giudizio di merito vanno compensate integralmente tra le parti, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla valenza dei soli valori OMI ai fini della legittimita dell’atto impositivo, successivamente all’instaurazione della lite. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei giudizio di merito, condanna la controricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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