Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20088 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20088 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PONTERIO CARLA

ORDINANZA

sul ricorso 27688-2014 proposto da:
A4 HOLDING S.P.A., già AUTOSTRADA BRESCIA-VERONAVICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
1292

contro

VALENTINO VANESSA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI giusta

Data pubblicazione: 30/07/2018

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 14/05/2014 R.G.N. 627/2013.

R.G. n. 27688/2014

Rilevato:
1. che con sentenza n. 88 pubblicata il 14.5.2014, la Corte d’appello di Venezia
ha respinto l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado che, in
accoglimento della domanda della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto con decorrenza dall’1.10.2008, aveva accertato

e condannato la società A4 Holding s.p.a. al pagamento di una indennità pari a
tre mensilità della retribuzione globale di fatto;
2. che avverso tale sentenza la A4 Holding s.p.a. (già Autostrada BresciaVerona-Vicenza-Padova s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, la lavoratrice;
3. che in data 9.2.2018 le parti hanno depositato istanza di declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle
spese, a cui hanno allegato verbale di conciliazione in sede di sindacale
sottoscritto il 14.3.2016;

Considerato:
4.

che dal verbale di conciliazione, sottoscritto dalla lavoratrice e dal

rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo sulla controversia in oggetto;
5. che tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di
interesse delle parti a proseguire il giudizio;
6. che le spese del giudizio di legittimità sono compensate in relazione
all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia;
7. che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto,
inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n.
23175/15), nel caso di specie non sussistenti;

1

l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

R.G. n. 27688/2014

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell’Adunanza camerale del 27.3.2018

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