Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20088 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E. e B.A., in proprio e quali esercenti la

potestà sul minore M.L., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CILIEGI

Sergio, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Giuseppe Di

Simone in Roma, via Flaminia, n. 357;

– ricorrenti –

contro

R.E.;

– intimato –

e nei confronti di:

AUSL Città di Bologna, in persona del legale rappresentante pro

tempore; P.V.; UNIPOL Gruppo Finanziario s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 25 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nel corso di un procedimento civile per responsabilità medica pendente dinanzi al Tribunale di Bologna promosso da M. E. e B.A., sia in proprio che nella qualità di genitori e rappresentanti legali del minore M.L., nei confronti di P.V. ed altri, il Tribunale di Bologna ha conferito al prof. R.E. l’incarico di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto: la rilevabilità, mediante ecografia funzionale della ventunesima settimana di gestazione, della malformazione vescicale; in caso di risposta affermativa, la precisa identificazione delle conseguenze invalidanti della malformazione; la prevedibilità in fase prenatale di tutte le conseguenze della malformazione; la visibilità o meno, in base all’esame ecografico depositato, della vescica.

All’esito della relazione peritale, il giudice istruttore, con decreto in data 13 maggio 2008, ha liquidato il compenso al c.t.u. in Euro 4.702,20 per 480 vacazioni e in Euro 74,00 per spese, ponendo la complessiva somma a carico degli attori.

Con ordinanza depositata il 25 marzo 2009, il Tribunale di Bologna, pronunciando sull’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, ha accolto il gravame limitatamente al profilo dell’ultrapetizione, rigettandolo per il resto, riducendo il compenso ad Euro 3.918,53.

Il Tribunale ha rilevato che la liquidazione effettuata è in linea con l’entità dei compensi corrisposti dai giudici componenti la sezione ai consulenti tecnici nelle cause in cui si tratta di accertare inadempimenti e responsabilità di medici o di istituzioni sanitarie; ed ha posto in luce che l’incarico conferito non si esauriva nell’esame di referti ecografici, ma implicava l’esame di copiosa letteratura scientifica e l’impiego sapiente ed equilibrato di pratiche di esperienza. Per la cassazione di tale ordinanza il M. e la B. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 1 luglio 2009, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo – con cui si deduce erronea o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 2, della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4 e del D.M. 30 maggio 2002, art. 21 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – è fondato.

Occorre premettere che, in tema di liquidazione dei compensi al c.t.u., l’adozione del sistema delle vacazioni ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass., Sez. 2^, 19 luglio 1999, n. 7687; Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2001, n. 10745).

Nel caso di specie, la prestazione svolta dal prof. R., come è rilevabile dalla lettura del quesito, rientra nella previsione di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 21 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), il quale dispone che per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti tecnici e diagnostici riguardanti la persona spetta all’ausiliare del giudice un onorario da Euro 48,03 ad Euro 290,77.

In presenza di tale specifica previsione tariffaria, il Tribunale non poteva fare ricorso al criterio delle vacazioni, mentre la delicatezza dell’incarico rilevava ai fini dell’attribuzione del massimo previsto dalla norma e l’eccezionale importanza, complessità o difficoltà poteva giustificare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 – l’aumento dell’onorario sino al doppio.

L’accoglimento del primo mezzo giustifica l’assorbimento dell’esame degli altri motivi.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata al Tribunale di Bologna, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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