Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20088 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14712-2016 proposto da:

BASTOGI SPA (in qualità di incorporante di MONDIALCINE s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6602/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Bastogi s.p.a. del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione alla richiesta di rimborso, costituita dall’esposizione di credito IRPEG nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1991 da società incorporata, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la prima decisone favorevole alla Società, dichiarava, comunque, d’ufficio, il ricorso introduttivo inammissibile perchè non preceduto da istanza di rimborso.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso su unico motivo.

L’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto per la partecipazione alla pubblica udienza.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore in diritto perpetrato dalla C.T.R. per avere ritenuto che, per ottenere il rimborso del credito di imposta, non fosse sufficiente la sua esposizione nella dichiarazione dei redditi, ma fosse necessaria una formale istanza di rimborso.

1.1. La censura è fondata alla luce del principio già espresso da questa Corte per cui in tema di imposte sui redditi, posto che l’indicazione nella dichiarazione di un credito d’imposta costituisce già istanza di rimborso, il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio – rifiuto, impugnabile del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, comma 1, lett. g), senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l’esercizio dei diritti del contribuente.(Cass. n. 21734/2914; ed in termini, Cass. n. 23506 del 04/11/2014 “Il contribuente che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione può ricorrere avverso il silenzio serbato dall’Ufficio sulla richiesta di restituzione pur in pendenza dei termini che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 43, prevedono, rispettivamente, per il controllo formale della dichiarazione e la notifica dell’avviso di accertamento”).

2. Ne consegue, in applicazione di tali condivisi principi, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al riesame e alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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