Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20087 del 14/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 14/07/2021), n.20087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26919-2019 proposto da:
MARENEVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONRE ZEBIO 28, presso lo
studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANMARCO ABBADESSA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), RISCOSSIONE
SICILIA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 935/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate di Catania a seguito di un controllo automatizzato del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, del Modello Unico soc./2013 dell’anno di imposta 2012r notificava alla società Mareneve s.r.l. la cartella di pagamento con la quale recuperava il credito Iva infrannuale pari ad Euro 120.658,00.
La contribuente impugnava detto atto avanti alla CTP di Catania che la rigettava con sentenza nr 88 del 2017 confermata dalla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Catania la quale rilevava il difetto delle condizioni oggettive richieste dalla legge per avvalersi del beneficio fiscale della disapplicazione della disciplina tributaria vigente sulle c.d. società di comodo (L. n. 724 del 1994, art. 30).
Contro questa sentenza, La contribuente propone ricorso, affidandolo a due motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale rendeva noto che la sentenza n. 935/2019 oggetto della presente impugnativa era stata revocata dalla CTR con la pronuncia n. 3702/2021 sicché era venuta meno la materia del contendere;
Osserva la Corte che poiché tale decisione non risulta che sia divenuta irrevocabile è necessario rinviare l’odierno procedimento a nuovo ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 3702/2021.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021